La restaurazione del Diaconato permanente in Italia

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IV - Norme pratiche

27. Sul piano della posizione personale si accettano:

un Diaconato unito all'impegno del celibato perpetuo;

un Diaconato da conferirsi ad uomini già sposati.

28. Al vescovo locale competono la responsabilità e l'autorità per l'ammissione dei candidati al Diaconato, per la loro preparazione, per l'esercizio dell'Ordine, come anche per l'eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni personali e ambientali.

29. Qualità del diacono

Prima di ammettere un candidato all'Ordinazione diaconale, il vescovo ne valuterà le qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli possa esercitare un valido ministero.

30. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l'idoneità al dialogo, una buona intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l'equilibrio, il senso di responsabilità.

Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l'esercizio del ministero.

31. I candidati al Diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una pastorale d'insieme.

32. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta dall'Ordinario compatibile con l'ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla qualificazione personale.

33. L'età canonica minima per l'ammissione al Diaconato è quella fissata dal Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati.

34. Per il Diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare.

La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli.

I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.

35. Preparazione

I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e - in seguito - dei diaconi stessi, cureranno la formazione dei candidati al Diaconato, promuovendo apposite istituzioni anche a carattere interdiocesano o regionale.

A tal fine essi nomineranno dei respçmsabili, cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione.

36. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profondo senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i presbiteri e i laici dell'intera comunità diocesana.

37. I candidati al Diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche, liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline ( ad es. catechistiche e amministrative ) che li rendano idonei all'esercizio del loro ministero.

Si richiede perciò ai candidati - oltre alla cultura media dell'ambiente nel quale si troveranno a lavorare - un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro.

I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla Conferenza Episcopale sulla base delle indicazioni della S.C. per l'Educazione cattolica contenute nelle Istruzioni del 16 luglio 1969.

38. Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza ( specialmente durante le ferie ) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri, con i laici impegnati nell'apostolato e tra di loro.

39. I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita ( e, se sposati, quella della loro famiglia ) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti.

Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero.

40. Si può ammettere una più rapida Ordinazione di coloro che già avessero raggiunto una sufficiente maturità di preparazione.

41. Vita

Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall'Ordine sacro, il diacono si impegnerà all'imitazione amorosa e generosa di Lui, alimentandola con la frequente lettura della Scrittura, con l'intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana delle Lodi e dei Vespri.

42. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli, nell'amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla Vergine Maria, madre della Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini.

43. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e ad esercizi spirituali ( cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma determinata dall'Ordinario ), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da un'illuminata direzione spirituale.

44. Esercizio del Diaconato

Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno averne il consenso.

45. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica da assegnare ad essi.

46. Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di collaborazione con i presbiteri ( parroci o responsabili di settore ).

Pare comunque opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi pastorali della comunità cui il diacono sarà destinato in servizio permanente.

47. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in particolare nei Consigli pastorali.

48. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell'Ordine.

49. Sostentamento

La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune del popolo di Dio, vivrà normalmente del proprio lavoro professionale.

50. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà - quando ciò fosse ritenuto necessario - con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità in cui prestano servizio.

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