Decreto generale sul Matrimonio Canonico

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VII. Cause di nullità matrimoniale

56. L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiono indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana.

È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza.

57. La Conferenza Episcopale Italiana, sentiti i moderatori dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali, darà disposizioni in ordine all'attuazione del can. 1649, aggiornandole periodicamente.

In particolare, tali disposizioni indicheranno la misura minima e quella massima:

a) delle spese processuali, precisandone le voci;

b) delle spese per le rogatorie;

c) degli onorari degli avvocati.

La stessa Conferenza Episcopale indicherà criteri uniformi per la concessione alle parti del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese.19

I fedeli che si rivolgono ai Tribunali regionali invocandone il ministero di giustizia siano resi chiaramente edotti delle disposizioni di cui sopra nonché di quelle relative ai doveri-diritti degli avvocati ( cfr cann. 1481-1490 ).

58. Per assicurare il retto e spedito funzionamento dei Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale i Vescovi diocesani promuovano con ogni impegno la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere il compito di giudici e di difensori del vincolo ( cfr cann. 1420, par. 4; 1421, par. 3 e 1435 ).

I moderatori dei Tribunali regionali considerino con particolare attenzione l'indirizzo dato dal can. 1490 circa la costituzione, da parte dei Tribunali stessi e a loro carico, di patroni che siano a libera disposizione delle parti e, sentiti gli officiali, ne favoriscano per quanto possibile la realizzazione.

59. Il Tribunale ecclesiastico che, pronunciandosi con sentenza o con decreto, ha reso esecutiva la sentenza dichiarante la nullità del matrimonio provveda con sollecitudine a notificarla all'Ordinario del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

L'Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l'eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell'atto di matrimonio e nel libro dei battesimi ( cfr can. 1685 ).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze "inconsulto Ordinario", contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.

60. I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale.

Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza comporti grave incomodo.

61. Al fine della proposizione della domanda per la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, il Tribunale ecclesiastico di cui al n. 59 del presente decreto trasmette alle parti interessate il decreto di esecutività ricevuto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

62. I fedeli che hanno ottenuto dalla competente Corte d'Appello la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato della sentenza canonica di nullità sono tenuti a notificare copia all'Ordinario del luogo, perché questi possa disporne l'annotazione nei libri parrocchiali.

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19 Cfr Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Presidente della C.E.I., in data 6 maggio 1983 ( prot. n. 107.893 )