Codice di Diritto Canonico

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La punizione dei delitti in generale

Can. 1311

§1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

§2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli,

con la carità pastorale,

con l'esempio della vita,

con il consiglio e l'esortazione e,

se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.

Can. 1312

§1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

1° le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;

2° le pene espiatorie di cui al can. 1336.

§2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei can. 1339 e can. 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

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