Codice di Diritto Canonico

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Delitti contro la buona fama e delitto di falso

Can. 1390

§1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l'altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

§3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

Can. 1391

Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§ 2-4, a seconda della gravità del delitto:

1° chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di uno falso o alterato;

2° chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;

3° chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.

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