Codice di Diritto Canonico

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Il tribunale di seconda istanza

Can. 1438

Fermo restando il disposto del can. 1444, §1, n.1:

1° dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439;

2° nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;

3° per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica.

Can. 1439

§1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.

§2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre i casi di cui al §1.

§3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui ai §§1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.

Can. 1440

Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei can. 1438 e can. 1439, l'incompetenza del giudice è assoluta.

Can. 1441

Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza.

Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, §4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.

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