Codice di Diritto Canonico

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Testimoni e testimonianze

Can. 1547

In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice.

Can. 1548

§1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.

§2. Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere:

1° i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto;

2° coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.

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