Codice di Diritto Canonico

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L'esecuzione della sentenza

Can. 1650

§1. La sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo il disposto del can. 1647.

§2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilite, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinate al necessario sostentamento oppure urga un'altra giusta causa.

§3. Che se la sentenza di cui al §2 viene impugnata, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione.

Can. 1651

Non potrà avere luogo l'esecuzione prima che il giudice non abbia emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito separatamente.

Can. 1652

Se l'esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.

Can. 1653

§1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.

§2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma del can. 1339, §3.

§3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice.

Can. 1654

§1. L'esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.

§2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei can. 1620, can. 1622 e can. 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti.

Can. 1655

§1. Per quanto concerne le azioni reali, ogniqualvolta sia aggiudicata all'attore una qualche cosa, questa deve essergli data non appena la causa passa in giudicato.

§2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l'imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare oltre sei mesi.

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