Auctorem fidei

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11 Implorata pertanto la luce dello Spirito Santo con assidue preghiere pubbliche e private, Nostre e dei più fedeli di Cristo, considerata ogni cosa con esauriente e maturo esame, abbiamo deciso di condannare e riprovare parecchie proposizioni, dottrine e sentenze tratte dagli Atti e Decreti del citato Sinodo, o espressamente insegnate o ambiguamente insinuate, con apposite note e censure apposte a ciascuna di esse, come condanniamo e riproviamo con questa Nostra costituzione da valere in perpetuo.

Esse sono le seguenti.

Dell'oscuramento delle verità della Chiesa

Dal Decreto della Grazia, § 1.

I. La proposizione che asserisce che "in questi ultimi secoli si è diffuso un generale oscuramento sulle verità più importanti della Religione e che sono la base della fede e della morale della dottrina di Gesù Cristo";

Eretica.

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Della potestà attribuita alla comunità della Chiesa affinché attraverso di essa si comunichi ai pastori.

Lettera di convocazione.

II. La proposizione la quale stabilisce che "la potestà fu data da Dio alla Chiesa per comunicarsi ai Pastori, che sono i suoi ministri per la salute delle anime";

Così intesa, che dalla Comunità dei fedeli derivi nei pastori la potestà del ministero e del governo ecclesiastico;

Eretica.

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Della denominazione di capo ministeriale attribuita al Romano Pontefice.

Decreto della fede, § 8.

III. Inoltre la proposizione che stabilisce "essere il Romano Pontefice Capo Ministeriale";

Così spiegata, che il Romano Pontefice non da Cristo in persona del Beato Pietro, ma dalla Chiesa riceva la potestà del Ministero, che ha nella Chiesa universale come successore di Pietro, vero Vicario di Cristo, e Capo di tutta la Chiesa;

Eretica.

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Della potestà della Chiesa riguardo allo stabilire e sanzionare la disciplina esteriore.

Decreto della fede, §§ 13, 14.

IV. La proposizione la quale afferma che "sarebbe un abuso applicare l'autorità della Chiesa oltre i confini della dottrina, e dei costumi, estendendola a cose esteriori, ed esigendo con forza ciò che dipende dalla persuasione e dal cuore", così ancora che "molto meno le appartiene esigere con la forza esteriore l'ubbidienza ai suoi decreti",

In quanto con quelle indeterminate parole "estendendola a cose esteriori" si noti come abuso dell'autorità della Chiesa l'uso di quella potestà ricevuta da Dio, che usarono anche gli stessi Apostoli nello stabilire e sanzionare la disciplina esteriore;

Eretica.

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V. In quella parte che insinua non avere la Chiesa l'autorità di esigere soggezione ai suoi decreti, ad esclusione dei mezzi che dipendono dalla persuasione;

In quanto intenda che la Chiesa "non abbia la potestà conferitale da Dio non solamente di dirigere con i consigli e le persuasioni, ma ancora di comandare con le leggi e di tenere in dovere e costringere i deviati e contumaci con giudizio esteriore e con pene salutari";

Da Pio VI, nel Breve Ad assiduas del 1755 indirizzato a primati, arcivescovi e vescovi del Regno di Polonia;

Induce in un sistema altre volte condannato come eretico.

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Diritti indebitamente attribuiti ai Vescovi.

Decr. dell'Ord., § 25.

VI. La dottrina del Sinodo con la quale professa "essere persuaso che il Vescovo abbia ricevuto da Gesù Cristo tutti i diritti necessari per il buon governo della sua diocesi";

Quasi che al buon governo di ciascuna diocesi non siano necessarie le superiori disposizioni concernenti o la fede, o i costumi, o la disciplina universale, il diritto delle quali appartiene ai Sommi Pontefici e ai Concilii Generali per tutta la Chiesa;

Scismatica, o per lo meno erronea.

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VII. Similmente in ciò che esorta il Vescovo "a proseguire con tutto lo zelo al più perfetto stabilimento della disciplina ecclesiastica, nonostante tutte le consuetudini in contrario, o le esenzioni, o le riserve che si oppongono al buon ordine della diocesi, alla maggior gloria di Dio, ed alla maggiore edificazione dei fedeli";

Per ciò che suppone potere il Vescovo stabilire e decretare a proprio giudizio ed arbitrio, contro le consuetudini, esenzioni, riserve, siano quelle che hanno luogo in tutta la Chiesa, siano quelle che hanno luogo in ciascuna Provincia, senza il permesso e l'intervento della superiore Gerarchica Potestà, dalla quale sono state introdotte o approvate, ed hanno forza di legge.

Induce nello scisma e nella sovversione del regime gerarchico: Erronea.

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VIII. Similmente ciò di cui dichiara di essere persuaso, cioè che "i diritti del Vescovo ricevuti da Gesù Cristo per governare la Chiesa né possono alterarsi né impedirsi; e qualora accada che l'esercizio di essi per qualsivoglia motivo sia stato interrotto, il Vescovo possa e debba sempre rientrare nei diritti suoi originarii, ogniqualvolta lo esiga il bene maggiore della sua Chiesa";

Relativamente all'accenno che l'esercizio dei diritti vescovili non possa essere impedito o limitato da alcuna superiore potestà ogni qualvolta il Vescovo a proprio giudizio stimerà essere ciò meno utile al maggior bene della sua Chiesa;

Induce nello scisma e nella sovversione del regime gerarchico; Erronea.

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Diritto malamente attribuito ai sacerdoti di ordine inferiore circa i decreti della fede e della disciplina.

Lettera di convocazione.

IX. La dottrina la quale stabilisce che "la riforma degli abusi circa la disciplina ecclesiastica nei Sinodi diocesani deve dipendere e stabilirsi egualmente dal Vescovo e dai Parroci, e che senza libertà di decisione è indebita la sottomissione ai suggerimenti e ai comandi dei Vescovi;

Falsa, temeraria, lesiva dell'autorità episcopale, sovversiva del regime gerarchico, favorevole all'eresia rinnovata da Calvino.

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Dalla Lettera di convocazione.

Dalla Lettera ai Vicarii Foranei. Dall'orazione al Sinodo, § 8.

Dalla Sessione 3.

X. Similmente la dottrina con la quale i parroci o altri sacerdoti adunati nel Sinodo si dicono, insieme col Vescovo, giudici della Fede, e parimenti si accenna competere ad essi il giudizio nelle cause della Fede per proprio diritto, ricevuto anche attraverso l'ordinazione;

Falsa, temeraria, sovversiva dell'ordine gerarchico, riduttrice della fermezza delle definizioni, o dei giudizi, della Chiesa; per lo meno erronea.

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