Auctorem fidei

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Dell'ordine.

Dell'Ordine, § 4.
LI. La dottrina del Sinodo la quale dice che nel promuovere agli Ordini si era soliti osservare, secondo il costume e l'istituto dell'antica disciplina, questo metodo : "se qualche chierico si distingueva nella santità della vita e si giudicava degno di ascendere agli ordini sacri, si soleva promuoverlo al diaconato o al sacerdozio, benché non avesse i gradi inferiori, né allora lo si dichiarava ordinato per saltum, come si disse poi";

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Ibidem, § 5.

LII. Similmente quella che accenna non esservi stato altro titolo delle ordinazioni che la deputazione a qualche speciale ministero, come fu prescritto nel Concilio Calcedonense, soggiungendo ( § 6 ) che fino a quando la Chiesa si regolò con questi principi nella scelta dei sacri ministri, fiorì l'ordine ecclesiastico; peraltro sono passati quei bei giorni essendo stati introdotti nuovi principi, sui quali si corruppe la disciplina nella scelta dei ministri del santuario;

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Ibidem, § 7.

LIII. Similmente riporta fra questi stessi principi di corruzione l'essersi receduto dall'antico istituto per il quale, come dice ( § 3 ) la Chiesa, insistendo sulle tracce dell'Apostolo, aveva stabilito che nessuno venisse ammesso al sacerdozio se non aveva conservato l'innocenza battesimale;

In quanto accenna essersi corrotta la disciplina per mezzo dei decreti e degli istituti:

1. O con i quali sono state proibite le ordinazioni per saltum;

2. O con i quali sono state approvate, secondo la necessità e le comodità delle Chiese, le ordinazioni senza il titolo di speciale ufficio, come particolarmente dal Tridentino l'ordinazione a titolo di patrimonio, salva l'ubbidienza per la quale gli ordinati in questo modo sono tenuti a servire alle necessità delle Chiese prestando quei servizi ai quali, secondo il luogo e il tempo, siano stati assegnati dal Vescovo, come fin dai tempi apostolici si praticò nella Chiesa primitiva;

3. O con i quali a norma dei canoni si è fatta distinzione dei delitti che diversificano i delinquenti: quasi che la Chiesa per una tale distinzione si sia allontanata dallo spirito dell'Apostolo, non escludendo in generale e indistintamente dal ministero ecclesiastico tutti coloro che non avevano conservato l'innocenza battesimale;

Dottrina falsa in tutte le sue parti, temeraria, perturbativa dell'ordine introdotto per la necessità e la comodità delle Chiese, ingiuriosa della disciplina approvata dai canoni, e particolarmente dai decreti del Tridentino.

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Ibidem, § 13.

LIV. Similmente quella che taccia come turpe abuso il pretendere l'elemosina per celebrare Messe e amministrare Sacramenti e il ricevere qualunque provento detto di stola, e in genere qualunque stipendio od onorario che in occasione di suffragi o di qualunque funzione parrocchiale venisse offerto;

Quasi che i ministri della Chiesa dovessero tacciarsi come rei di delitto di turpe abuso, mentre essi - secondo il costume ricevuto ed approvato dalla Chiesa - si avvalgono del diritto promulgato dall'Apostolo di ricevere cose temporali da coloro ai quali si amministrano le cose spirituali;

Falsa, temeraria, lesiva del diritto ecclesiastico e pastorale, ingiuriosa contro la Chiesa e i suoi ministri.

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Ibidem, § 14.

LV. Similmente quella con cui si dichiara di desiderare ardentemente che si trovi il modo di togliere dalle cattedrali e dalle collegiate il minuto clero ( nome col quale denota i chierici degli ordini inferiori ) provvedendo in altra forma, cioè per mezzo di laici probi e di maggiore età, assegnando loro un discreto onorario per servire le Messe e fare altri uffici, come di accolito, ecc., come, dice, si praticava una volta quando siffatti uffici non erano ridotti ad una formalità per ascendere agli ordini maggiori;

In quanto riprende la norma con la quale si provvede che "le funzioni degli Ordini minori si facciano o si esercitino soltanto da coloro che sono costituiti in detti ordini, o iscritti ad essi" ( Concil. Provin. IV di Milano ): e ciò in conformità del pensiero del Tridentino ( Sess. 23, cap. 17 ) "affinché secondo i sacri canoni siano richiamate in osservanza le funzioni dei santi Ordini, dal diaconato all'ostiariato, lodevolmente ricevute nella Chiesa dai tempi apostolici, ed in molti luoghi per qualche tempo tralasciate, né dagli eretici si deridano come oziose";

Suggerimento temerario, offensivo delle pie orecchie, perturbativo del ministero ecclesiastico, diminutivo della decenza da osservarsi per quanto è possibile nel celebrare i misteri, ingiurioso contro gli uffici e le funzioni degli ordini minori e la disciplina approvata dai canoni, e particolarmente dal Tridentino, favorevole alle maldicenze e alle calunnie degli eretici contro detta discipline.

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Ibidem, § 18.

LVI. La dottrina la quale stabilisce parer conveniente che non si dovesse mai accordare né ammettere dispensa alcuna negli impedimenti canonici che provengono dai delitti espressi nel diritto;

Lesiva dell'equità e della regola canonica approvata dal sacro concilio di Trento, derogante all'autorità e ai diritti della Chiesa.

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Ibidem, § 22.

LVII. La prescrizione del Sinodo, la quale universalmente e senza distinzione alcuna rigetta come abuso qualunque dispensa, in forza della quale si conferisca allo stesso soggetto più di un beneficio di residenza, e aggiunge essere persuaso che secondo lo spirito della Chiesa nessuno possa godere più di un beneficio, ancorché semplice;

Derogante per la sua generalità alla regola del Tridentino sess. 7, cap. 5, e sess. 24, cap. 17.

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Dei fidanzamenti e del matrimonio.

Promemoria relativo ai fidanzamenti, ecc., § 2.

LVIII. La proposizione la quale stabilisce che i fidanzamenti propriamente detti sono un atto meramente civile e preparatorio alla celebrazione del matrimonio, e che i medesimi soggiacciono interamente alle leggi civili;

Come se un atto che dispone ad un sacramento non sia soggetto, per questo titolo, al diritto della Chiesa;

Falsa, lesiva del diritto della Chiesa quanto agli effetti provenienti anche dai fidanzamenti in virtù delle sanzioni canoniche, derogante alla disciplina stabilita dalla Chiesa.

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Del Matrimonio, §§§ 7, 11, 12.

LIX. La dottrina del Sinodo la quale asserisce che "spetta, almeno in origine, alla suprema autorità civile stabilire per il contratto matrimoniale degli impedimenti tali da renderlo nullo, e che si chiamano dirimenti: perché il diritto originario è detto essere essenzialmente connesso al diritto di dispensare; aggiungendo che la Chiesa ha potuto, grazie all'assenso o alla connivenza dei Principi, fissare giustamente degli impedimenti che dirimano lo stesso contratto matrimoniale";

Come se la Chiesa non abbia sempre potuto, né possa per proprio diritto, stabilire nei matrimoni dei cristiani impedimenti che non solo impediscano il matrimonio, ma anche lo rendano nullo riguardo al vincolo, e che obblighino anche i cristiani dei territori degli infedeli; e negli stessi dispensare;

Distruttiva dei canoni 3, 4, 9, 12 Della sess. 24 del concilio di Trento; eretica.

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Dal citato promemoria relativo ai fidanzamenti, ecc., § 10.

LX. Similmente la richiesta del Sinodo diretta alla potestà civile, affinché "tolga dal numero degl'impedimenti la parentela spirituale, e quello detto dell'onestà pubblica, l'origine dei quali si trova nella Collezione di Giustiniano" e perché "restringa l'impedimento dell'affinità e della parentela proveniente da qualunque lecita o illecita unione al quarto grado secondo la computazione civile per la linea laterale ed obliqua, in modo tale da non lasciare speranza alcuna di ottenere dispensa";

In quanto attribuisce alla civile potestà il diritto sia di abolire, sia di ridurre gl'impedimenti stabiliti o approvati dall'autorità della Chiesa; così in quanto suppone che la Chiesa possa essere privata dalla potestà civile del suo diritto di dispensare sugl'impedimenti da essa stessa stabiliti o approvati;

Sovversiva della libertà e della potestà della Chiesa, contraria al Tridentino, derivata dal principio ereticale sopra condannato.

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