Romano Pontifici eligendo

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Le esequie del Vescovo di Roma

Capo V

27 Dopo la morte del vescovo di Roma, i cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo il "Rito delle esequie del sommo pontefice defunto", il quale al pari dell'"Ordinamento dei sacri riti del conclave", fa parte integrante di questa costituzione.

28 Se la tumulazione avviene nella basilica vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal notaio del capitolo della medesima basilica.

Successivamente, un delegato del cardinale camerlengo e un delegato del prefetto della casa pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo dinanzi alla reverenda camera apostolica, l'altro alla presenza del prefetto della casa pontificia.

29 Se il romano pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al sacro collegio dei cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella basilica Vaticana di S. Pietro.

30 A nessuno è lecito riprendere fotografie del sommo pontefice nel suo appartamento, sia egli infermo a letto, sia defunto, né registrarne su nastro magnetico le parole per poi riprodurle.

Se qualcuno, dopo la morte del papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al cardinale camerlengo di santa romana chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al sommo pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.

31 Prima e durante il conclave, nessun ambiente dell'appartamento privato del sommo pontefice sia abitato.

32 Se il defunto sommo pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto pontefice.

Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo sommo pontefice.

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