Sapientia christiana

Indice

Norme applicative della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana

La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, a norma dell'art. 10 della Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana», presenta alle Università e alle Facoltà Ecclesiastiche le Norme Applicative che seguono, prescrivendo che siano fedelmente osservate.

Parte prima - Norme comuni

Titolo I - Natura e Finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

( Cost. Apost., Artt. 1-10 )

Art. 1 Col nome di Università o di Facoltà si intendono anche quegli Atenei, Istituti o altri Centri Accademici, che siano stati canonicamente eretti od approvati dalla Santa Sede, col diritto di conferire i gradi accademici per autorità della medesima.

Art. 2 Allo scopo di favorire l'indagine scientifica sono grandemente raccomandati i centri speciali di ricerca, le riviste e le collezioni scientifiche, come anche i congressi scientifici.

Art. 3 I compiti, ai quali gli studenti si preparano, possono essere propriamente scientifici, come la ricerca e l'insegnamento, oppure piuttosto pastorali.

Di questa diversità va tenuto conto nell'ordinamento del curricolo degli studi e nella determinazione dei gradi accademici, salva sempre la scientificità della loro indole.

Art. 4 La partecipazione attiva al ministero dell'evangelizzazione riguarda l'azione della Chiesa nella pastorale, nell'ecumenismo e nelle Missioni, ed è diretta in primo luogo all'approfondimento, alla difesa ed alla diffusione della fede; si estende poi all'intero contesto della cultura e della società umana.

Art. 5 Le Conferenze Episcopali, anche in questo unite alla Santa Sede, vivamente interessandosi delle Università e Facoltà:

1 - insieme con i Gran Cancellieri favoriscano il loro progresso e, salva l'autonomia della scienza, conforme al Concilio Vaticano II, siano particolarmente sollecite della loro condizione scientifica ed ecclesiale;

2 - riguardo ai problemi comuni occorrenti nell'ambito della propria regione, aiutino, ispirino e coordino la loro attività;

3 - ne procurino l'esistenza in numero corrispondente alle necessità della Chiesa ed al progresso culturale della propria regione;

4 - per fare questo, costituiscano nel proprio seno una speciale Commissione, aiutata da un Comitato di periti.

Art. 6 Nella preparazione degli Statuti e dell'organizzazione degli studi si tengano presenti le Norme contenute nell'Appendice I di queste Norme Applicative.

Art. 7 § 1. Il valore canonico di un grado accademico significa che quel grado - abilita ad assumere gli uffici ecclesiastici, per i quali esso è richiesto; ciò vale in particolar modo per l'insegnamento delle scienze sacre nelle Facoltà, nei Seminari maggiori e nelle Scuole equipollenti.

§ 2. Le condizioni da soddisfare per il riconoscimento dei singoli gradi, di cui all'art. 9 della Costituzione, oltre il consenso dell'Autorità Ecclesiastica locale o regionale, riguarderanno in primo luogo il collegio dei docenti, il piano degli studi ed i sussidi scientifici.

§ 3. I gradi riconosciuti soltanto per alcuni effetti canonici non devono mai essere completamente equiparati ai gradi canonici.

Titolo II - La Comunità Accademica ed il suo Governo

( Cost. Apost., artt. 11-21 )

Art. 8 Al Gran Cancelliere spetta di:

1 - far progredire costantemente l'Università o la Facoltà; promuoverne l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente gli Statuti e le norme dettate dalla Santa Sede;

2 - favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica;

3 - proporre alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi sia di chi deve esser nominato o confermato Rettore o Preside, sia dei docenti per i quali deve esser chiesto il « nulla-osta ».

4 - ricevere la professione di fede del Rettore o del Preside;

5 - conferire o revocare l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai docenti, secondo le norme della Costituzione;

6 - informare la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica dell'Università o della Facoltà.

Art. 9 Qualora l'Università o la Facoltà dipenda da un'autorità collegiale ( ad es. dalla Conferenza Episcopale ), sia designato uno dei suoi componenti ad esercitare l'ufficio di Gran Cancelliere.

Art. 10 L'Ordinario del luogo, che non sia Gran Cancelliere, avendo egli la responsabilità della vita pastorale nella sua diocesi, qualora venga a conoscenza che nell'Università o Facoltà si verificano fatti contrari alla dottrina, alla Morale o alla disciplina ecclesiastica, deve avvertire il Gran Cancelliere, perché provveda; se il Gran Cancelliere non provvede, egli è libero di ricorrere alla Santa Sede, salvo l'obbligo di provvedere direttamente egli stesso nei casi più gravi od urgenti, che costituiscano un pericolo per la propria diocesi.

Art. 11 Quanto è stabilito all'art. 19 della Costituzione, dev'essere precisato negli Statuti dalle singole Facoltà, attribuendo, secondo i casi maggior peso al governo collegiale o a quello personale, purché siano conservate ambedue le modalità, tenuto conto della prassi delle Università della regione in cui si trova la Facoltà, o dell'Istituto religioso al quale la Facoltà stessa appartenga.

Art. 12 Oltre al Consiglio di Università ( Senato Accademico ) ed al Consiglio di Facoltà - che esistono dappertutto, anche se con nomi diversi - gli Statuti possono opportunamente costituire anche altri speciali Consigli o Commissioni per la direzione e promozione dei settori scientifico, pedagogico, disciplinare, economico, ecc.

Art. 13 § 1. Secondo la Costituzione, Rettore è colui che sta a capo dell'Università; Preside, colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltà «sui iuris»; Decano, colui che sta a capo di una Facoltà facente parte di un'Università.

§ 2. Negli Statuti va fissata la durata delle cariche ( ad es. per un triennio ), ed in qual modo e per quante volte sia possibile la conferma nelle stesse.

Art. 14 All'ufficio di Rettore o di Preside compete di:

1 - dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;

2 - rappresentare l'Università, l'Istituto o Facoltà «sui iuris»

3 - convocare i Consigli di Università, di Istituto o Facoltà «sui iuris», e presiederli a norma degli Statuti;

4 - sorvegliare l'amministrazione economica;

5 - riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;

6 - inviare ogni anno alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Sacra Congregazione.

Art. 15 Al Decano di Facoltà spetta di:

1 - promuovere e coordinare tutta l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;

2 - convocare il Consiglio di Facoltà e presiederlo;

3 - ammettere o dimettere, a nome del Rettore, gli studenti, a norma degli Statuti;

4 - riferire al Rettore ciò che viene fatto o proposto dalla Facoltà;

5 - dare esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori.

Titolo III - I Docenti

( Cost. Apost., artt. 22-30 )

Art. 16 § 1. I Docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa assunti e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari; possono aversene utilmente anche altri, secondo la prassi universitaria.

§ 2. Oltre ai Docenti stabili, se ne danno solitamente altri, variamente designati, in primo luogo gli invitati da altre Facoltà.

§ 3. È infine opportuna, per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, la presenza di Assistenti, i quali devono possedere un titolo conveniente.

Art. 17 Per congruo Dottorato s'intende quello che concerne la disciplina da insegnare.

Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il Dottorato deve essere un grado canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente almeno la Licenza canonica.

Art. 18 Ai Docenti acattolici, cooptati secondo le norme della competente Autorità Ecclesiastica,26 l'autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere.

Art. 19 § 1. Gli Statuti devono stabilire quando viene conferito l'ufficio stabile, e ciò in rapporto alla dichiarazione di «nulla-osta» da ottenere a norma dell'art. 27 della Costituzione.

§ 2. Il «nulla-osta» della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non esiste alcun impedimento alla nomina proposta.

Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere, il quale ascolterà su ciò il Docente.

§ 3. Se particolari circostanze di tempo o di luogo impediscono di chiedere il «nulla-osta» alla Santa Sede, il Gran Cancelliere si metta in contatto con la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica al fine di trovare una soluzione opportuna.

§ 4. Le Facoltà, che si trovano sotto un particolare regime concordatario, seguano le norme in esso stabilite.

Art. 20 Lo spazio di tempo necessario per una promozione, che deve essere almeno di un triennio, sia fissato negli Statuti.

Art. 21 § 1. I Docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnino a collaborare fra di loro.

Si raccomanda la collaborazione anche con i Docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate.

§ 2. Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà.

Art. 22 § 1. Sia definito con cura negli Statuti il modo di procedere nei casi di sospensione o di allontanamento del Docente, specialmente per cause riguardanti la dottrina.

§ 2. Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Rettore, o il Preside o il Decano, ed il Docente stesso.

Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Università o della Facoltà.

Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte dell'Università, o della Facoltà, o a queste esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno.

Resta comunque aperta la possibilità del ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso, avendo cura di sempre assicurare al Docente la facoltà di esporre e di difendere la propria causa.

§ 3. Tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda «ad tempus» il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

Art. 23 I Sacerdoti diocesani ed i Religiosi e loro equiparati, per diventare docenti in una Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità Ecclesiastica.

Titolo IV - Gli Studenti

( Cost. Apost., artt. 31-35 )

Art. 24 § 1. Il regolare attestato disposto dall'art. 31 della Costituzione:

1 - circa la condotta morale, per gli ecclesiastici ed i seminaristi, è rilasciato dall'Ordinario o dal suo delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica;

2 - circa gli studi prerequisiti, è il titolo di studio, richiesto a norma dell'art. 32 della Costituzione.

§ 2. Poiché differiscono tra di loro gli studi richiesti nelle diverse nazioni per l'ingresso all'Università, la Facoltà ha il diritto ed il dovere di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà stessa.

§ 3. Nelle Facoltà di scienze sacre è richiesta una congrua conoscenza della lingua latina, affinché gli studenti possano comprendere ed usare le fonti di tali scienze ed i documenti della Chiesa.27

§ 4. Se una disciplina non è stata insegnata, oppure lo è stata in modo insufficiente, la Facoltà esiga che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame.

Art. 25 § 1. Oltre agli studenti ordinari, quelli cioè che tendono al conseguimento dei gradi accademici, possono essere ammessi a frequentare i corsi, secondo le norme stabilite negli Statuti anche studenti straordinari.

§ 2. Lo studente può iscriversi come ordinario ad una sola Facoltà.

Art. 26 Il passaggio dello studente da una ad altra Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre, e dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare; di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico, se non abbia prima soddisfatto a tutto ciò che è necessario al conseguimento di quel grado, secondo gli Statuti della Facoltà.

Art. 27 Nel determinare le norme per la sospensione o l'esclusione di uno studente dalla Facoltà, sia tutelato il suo diritto di difesa.

Titolo V - Gli Officiali ed il Personale Ausiliario

( Cost. Apost., artt. 36-37 )

Art. 28 Negli Statuti o in altro conveniente documento dell'Università o della Facoltà si provveda a determinare i diritti ed i doveri sia degli Officiali sia del Personale Ausiliario, e la loro partecipazione alla vita della comunità universitaria.

Titolo VI - L'Ordinamento degli Studi

( Cost. Apost., artt. 38-45 )

Art. 29 Gli Statuti delle singole Facoltà devono stabilire quali discipline ( principali ed ausiliarie ) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.

Art. 30 Parimenti gli Statuti stabiliscono le esercitazioni e i seminari, ai quali gli studenti non soltanto devono essere presenti, ma anche partecipare attivamente, cooperando con i compagni e preparando propri elaborati.

Art. 31 Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che siano sicuramente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti.

Art. 32 § 1. Gli Statuti provvedano anche a stabilire in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudizio sui candidati.

§ 2. Nel giudizio finale sui candidati ai singoli gradi accademici, si tenga conto di tutti i risultati conseguiti nelle varie prove, sia scritte che orali, del medesimo ciclo.

§ 3. Negli esami per la concessione dei gradi, specialmente del Dottorato, si possono utilmente invitare anche docenti esterni.

Art. 33 Gli Statuti devono anche fissare i curricoli di quegli studi, che sono stati stabilmente istituiti nella Facoltà per scopi particolari, ed i diplomi che in essi sono conferiti.

Titolo VII - I Gradi Accademici

( Cost. Apost., artt. 46-51 )

Art. 34 Nelle Università o Facoltà Ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti a nome del Sommo Pontefice.

Art. 35 Gli Statuti stabiliscano quali siano i requisiti necessari alla preparazione della dissertazione dottorale, e le norme per la sua pubblica difesa ed edizione.

Art. 36 Un esemplare delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Si raccomanda di inviarne una copia anche alle Facoltà Ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze.

Art. 37 I documenti autentici di conferimento dei gradi accademici siano sottoscritti dalle Autorità Accademiche, secondo gli Statuti, ed inoltre dal Segretario dell'Università o della Facoltà e vi sia apposto il relativo sigillo.

Art. 38 Non si conferisca il Dottorato «ad honorem» senza il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il «nulla-osta» della Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Università o Facoltà.

Titolo VIII - I Sussidi Didattici

( Cost. Apost., artt. 52-55 )

Art. 39 L'Università o Facoltà deve possedere aule veramente funzionali e decorose, adeguate all'insegnamento delle varie discipline ed al numero degli studenti.

Art. 40 Sia a disposizione una biblioteca di consultazione nella quale si trovino le opere principali necessarie per il lavoro scientifico sia dei docenti che degli studenti.

Art. 41 Siano stabilite delle norme per la biblioteca, in modo che l'accesso e l'uso siano particolarmente facilitati ai docenti e agli studenti.

Art. 42 Siano favoriti la collaborazione ed il coordinamento tra le biblioteche della stessa città o regione.

Titolo IX - L'Amministrazione Economica

( Cost. Apost., artt. 56-59 )

Art. 43 Per il buon andamento dell'amministrazione, le Autorità non trascurino di informarsi, in tempi stabiliti, della situazione economica, e la sottopongano ad un periodico accurato controllo.

Art. 44 § 1. Si provveda nei modi opportuni a che il pagamento delle tasse non impedisca l'accesso ai gradi accademici a quegli studenti, che per le doti intellettuali, di cui sono forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa.

§ 2. Perciò si abbia cura di istituire, per gli studenti, particolari sussidi economici, che, pur con nomi diversi ( borse di studio, pensioni, stipendi, ecc. ), abbiano lo scopo di aiutarli.

Titolo X - La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà

( Cost. Apost., artt. 60-64 )

Art. 45 § 1. Dovendosi erigere una nuova Università o Facoltà, è necessario che:

a) se ne dimostri la necessità o la vera utilità, a cui non sia possibile soddisfare mediante affiliazione o aggregazione o incorporazione;

b) esistano i requisiti necessari, dei quali i principali sono:

1 - il numero dei docenti stabili e la loro qualifica, conformemente alla natura ed alle esigenze della Facoltà;

2 - un congruo numero di studenti;

3 - la biblioteca e gli altri sussidi scientifici, e le aule scolastiche;

4 - risorse economiche realmente sufficienti all'Università o alla Facoltà;

c) siano esibiti gli Statuti, insieme col piano degli studi, che siano conformi alla presente Costituzione e relative Norme Applicative.

§ 2. La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica - udito il parere sia della Conferenza Episcopale, principalmente sotto l'aspetto pastorale, sia degli esperti, in particolare di quelli delle Facoltà più vicine, piuttosto sotto l'aspetto scientifico - decide circa l'opportunità di procedere alla nuova erezione, la quale generalmente sarà concessa «ad experimentum», per un congruo periodo di tempo, prima di passare alla conferma definitiva.

Art. 46 Quando invece si tratta dell'approvazione di una Università o Facoltà, è necessario che:

a) sia la Conferenza Episcopale sia l'Autorità diocesana abbiano dato il loro consenso;

b) siano adempite le condizioni stabilite nel precedente art. 45, § 1, b) e c).

Art. 47 Le condizioni per l'affiliazione riguardano soprattutto il numero e la qualità dei docenti, il piano degli studi, la biblioteca, e il dovere della Facoltà affiliante di assistere l'Istituto affiliato; perciò, occorre di solito che la Facoltà affiliante e l'Istituto affiliato si trovino nella stessa nazione o regione culturale.

Art. 48 § 1. L'aggregazione è il collegamento con una Facoltà di un Istituto, che abbracci i soli primo e secondo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.

§ 2. L'incorporazione è l'inserimento nella Facoltà di un Istituto, che abbracci il secondo o il terzo o entrambi i cicli, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.

§ 3. L'aggregazione e l'incorporazione non si possono concedere, se l'Istituto non sia adeguatamente attrezzato per il conseguimento di quei determinati gradi accademici, in modo che risulti ben fondata la speranza che, grazie alla connessione con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato.

Art. 49 § 1. È da favorire la collaborazione tra le stesse Facoltà Ecclesiastiche sia mediante lo scambio dei docenti sia mediante la mutua comunicazione della propria attività scientifica sia mediante la promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio.

§ 2. È da promuovere parimenti la collaborazione con altre Facoltà, anche non cattoliche, purché sia conservata con cura la propria identità.

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26 Directorium ad ea quae a Conc. Vat. II de re oecumenica promulgata sunt exsequenda, Pars altera: AAS 62 [1970] 705 ss
27 Optatam totius 13;
Paolo VI Romani Sermonis: AAS 68 [1976] 481 ss