Sacrae Disciplinae Leges

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Istituzione della pontificia commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico

Con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, da me fatta recentemente, mi allieta la speranza che "risulti un mezzo efficace perché la chiesa possa progredire, conforme allo spirito del Vaticano II, e si renda ogni giorno sempre più adatta ad assolvere la sua missione di salvezza in questo mondo".

Per raggiungere questo scopo, si richiede una tale osservanza delle leggi canoniche, che comporti non solo una volontà pronta ad obbedire, ma anche una speciale ed esatta conoscenza ed interpretazione delle leggi canoniche.

Le leggi infatti, "poiché obbligano tutti, non debbono contenere nulla di oscuro o di ambiguo"; atteso però il loro carattere generale, è inevitabile che la loro applicazione ai singoli casi generi difficoltà.

Inoltre, dovendo i canoni del Codice essere d'accordo tra loro, può sorgere talvolta il dubbio circa la volontà o l'intendimento del legislatore, e perciò si richiede un'interpretazione che metta in chiaro il senso genuino delle leggi per dissipare qualsiasi dubbio o ambiguità.

Pertanto, sull'esempio del mio predecessore di f.m. Benedetto XV, il quale volle che fosse affidata ad un'apposita Commissione speciale l'interpretazione autentica dei canoni del codice precedente, con motu proprio, di certa scienza e dopo maturo esame ho deliberato di istituire, e di fatto istituiamo, una commissione speciale, che si chiamerà in avvenire "Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico", e sarà retta dalle seguenti norme.

I. Soltanto questa Commissione avrà il diritto di dare l'interpretazione autentica - che dev'essere confermata dalla nostra autorità - dei canoni del Codice di diritto canonico e delle altre leggi universali della chiesa latina, dopo avere tuttavia sentito nelle cose di maggiore importanza i dicasteri che sono ad esse interessati a motivo della materia.

II. Questa commissione sarà composta di padri cardinali e di alcuni vescovi, sotto la direzione di un cardinale presidente, i quali avranno a disposizione un congruo numero di officiali e un gruppo di consultori esperti in materia canonica.

III. Per quanto concerne la nomina e la durata del mandato dei membri, officiali e consultori della commissione, saranno applicate le norme che regolano gli altri dicasteri della curia romana.

IV. Saranno poi determinati a tempo debito il modo e la forma di procedere.

Con questa mia lettera apostolica decreto che cessino la Pontificia Commissione per la revisione del codice di diritto canonico e la Pontificia Commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II.

Tutto ciò che ho deliberato con questa lettera in forma di motu proprio, voglio che sia stabile e valido fin dal momento della sua pubblicazione sul giornale vaticano "L'Osservatore Romano", nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Roma, presso S. Pietro, il 2 gennaio 1984, anno sesto del mio pontificato.

Giovanni Paolo II

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