Sacerdotalis caelibatus

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La Chiesa d'Oriente

38 Se altra è la legislazione della Chiesa orientale in materia di disciplina celibataria del clero, come fu finalmente stabilita dal Concilio Trullano dell'anno 69277 e come è stata apertamente riconosciuta dal Concilio Ecumenico Vaticano II,78 ciò è dovuto anche a una diversa situazione storica di quella parte nobilissima della Chiesa, alla quale situazione lo Spirito Santo ha provvidenzialmente e soprannaturalmente contemperato il suo influsso.

Noi profittiamo di questa occasione per esprimere la Nostra stima e il nostro rispetto a tutto il clero delle Chiese orientali, e per riconoscere in esso esempi di fedeltà e di zelo che lo rendono degno di sincera venerazione.

39 Ma Ci è altresì motivo di conforto a perseverare nell'osservanza della disciplina circa il celibato del clero l'apologia che dai Padri orientali ci viene sulla verginità; Ci risuona nel cuore, ad esempio, la voce di san Gregorio Nisseno, la quale ci ricorda che la vita verginale è l'immagine della felicità che ci attende nel mondo avvenire,79 e non meno Ci conforta l'encomio del sacerdozio, che tuttora meditiamo, di san Giovanni Crisostomo, intento a mettere in luce la necessaria armonia, che deve regnare tra la vita privata del ministro dell'altare e la dignità di cui è rivestito in ordine ai suoi sacri uffici: Conviene a chi si accosta al sacerdozio essere puro come se stesse in cielo.80

40 Per di più non è inutile osservare che anche in Oriente soltanto i sacerdoti celibi sono ordinati vescovi e i sacerdoti stessi non possono contrarre matrimonio dopo l'ordinazione sacerdotale; il che fa intendere come anche quelle venerande Chiese posseggano in certa misura il principio del sacerdozio celibatario e quello di una certa convenienza del celibato per il sacerdozio cristiano, del quale i vescovi possiedono l'apice e la pienezza.81

41 In ogni caso, la Chiesa d'occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria antica tradizione, e non è pensabile che abbia per secoli seguito una via che, invece di favorire la ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche modo compromessa, o che abbia, con arbitrari interventi giuridici, compromesso la libera espansione delle più profonde realtà della natura e della grazia.

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77 Concilio Trullano, cann. 6, 12, 13, 48: Mansi, XI, 944-948, 965
78 Presbyterorum Ordinis 16
79 De virginitate, 13: PG, 381-382
80 De Sacerdotio, 1. III, 4: PG 48, 642
81 Lumen Gentium 21;
Lumen Gentium 28;
Lumen Gentium 64