Apostolos Suos

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Le conferenze episcopali

14 Le Conferenze Episcopali costituiscono una forma concreta di applicazione dello spirito collegiale.

Il Codice di Diritto Canonico ne dà una precisa descrizione, avendo come fonte le prescrizioni del Concilio Vaticano II: « La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto ».45

15 La necessità, ai nostri tempi, della concordia di forze come frutto dello scambio di prudenza e di esperienza in seno alla Conferenza Episcopale è stata ben evidenziata dal Concilio, poiché « i Vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro mandato, senza una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri Vescovi ».46

Non è possibile circoscrivere entro un elenco esauriente i temi che richiedono tale cooperazione, ma a nessuno sfugge che la promozione e la tutela della fede e dei costumi, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e la formazione delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto dei sussidi per la catechesi, la promozione e la tutela delle università cattoliche e di altre istituzioni educative, l'impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la difesa della vita umana, della pace, dei diritti umani, anche perché vengano tutelati dalla legislazione civile, la promozione della giustizia sociale, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, ecc., sono temi che attualmente suggeriscono un'azione congiunta dei Vescovi.

16 Le Conferenze Episcopali di regola sono nazionali, comprendono cioè i Vescovi di una sola nazione,47 perché i legami di cultura, di tradizioni e storia comune, nonché l'intreccio di rapporti sociali tra i cittadini di una stessa nazione richiedono una collaborazione tra i membri dell'episcopato di quel territorio molto più assidua di quanto possano reclamarla le circostanze ecclesiali di un altro genere di territorio.

Tuttavia la stessa normativa canonica apre la prospettiva per cui una conferenza Episcopale « può essere eretta per un territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio oppure i Presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni ».48

Da ciò si deduce che ci possono essere Conferenze Episcopali anche ad altro livello territoriale, oppure a livello sopranazionale.

Il giudizio sulle circostanze relative alle persone o alle cose che suggeriscono un'ampiezza maggiore o minore del territorio di una Conferenza, è riservato alla Sede Apostolica.

Infatti, « spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali ».49

17 Poiché la finalità delle Conferenze dei Vescovi è provvedere al bene comune delle Chiese particolari di un territorio attraverso la collaborazione dei sacri Pastori alla cui cura esse sono affidate, ogni singola Conferenza deve comprendere tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in quel territorio uno speciale incarico affidato dalla Sede Apostolica o dalla stessa Conferenza Episcopale.50

Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori, compete il voto deliberativo; e ciò per il diritto stesso, non potendo prevedere altrimenti gli statuti della Conferenza.51

Il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza Episcopale devono essere scelti soltanto tra i membri che sono Vescovi diocesani.52

Per quanto concerne i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari membri della Conferenza Episcopale, resta alla determinazione degli statuti della Conferenza che il loro voto sia deliberativo o consultivo.53

A questo riguardo si dovrà tener conto della proporzione tra Vescovi diocesani e Vescovi ausiliari e altri Vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei Vescovi diocesani.

Si ritiene opportuno però che gli statuti delle Conferenze Episcopali prevedano la presenza dei Vescovi emeriti con voto consultivo.

Si abbia particolare cura di farli partecipare a talune Commissioni di studio, quando si trattano temi nei quali un Vescovo emerito sia particolarmente competente.

Attesa la natura della Conferenza Episcopale, la partecipazione del membro della Conferenza non è delegabile.

18 Ogni Conferenza Episcopale ha i propri statuti, che essa stessa elabora.

Questi tuttavia devono ottenere la revisione ( recognitio ) della Sede Apostolica; « in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza.

Si provveda alla costituzione del consiglio permanente, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più efficacemente al conseguimento delle sue finalità ».54

Tali finalità esigono, comunque, di evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie.

Si deve tener conto del fatto essenziale che le Conferenze Episcopali con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i Vescovi e non per sostituirsi a essi.

19 L'autorità della Conferenza Episcopale e il suo campo di azione vengono a trovarsi in stretto rapporto con l'autorità e l'azione del Vescovo diocesano e dei Presuli a lui equiparati.

I Vescovi « presiedono in luogo di Dio al gregge, di cui sono Pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo (…).

Per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali Pastori della Chiesa »,55 e « reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà (…).

Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata ».56

Il suo esercizio è regolato dalla suprema autorità della Chiesa, e questo come necessaria conseguenza del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, poiché questa non esiste se non come porzione del Popolo di Dio « nella quale opera ed è realmente presente l'unica Chiesa cattolica ».57

Infatti, « il primato del Vescovo di Roma ed il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale non derivati dalla particolarità delle Chiese, ma tuttavia interiori ad ogni Chiesa particolare ».58

Come parte di siffatta regolamentazione, l'esercizio della sacra potestà del Vescovo può essere circoscritto, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli,59 e questa previsione si trova esplicita nella norma del Codice di Diritto Canonico ove si legge: « Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica ».60

20 Nella Conferenza Episcopale i Vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli del territorio della Conferenza; ma perché tale esercizio sia legittimo e obbligante per i singoli Vescovi, occorre l'intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale.

I Vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in Conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della Conferenza Episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente.

Questa logica è ben esplicita nella norma canonica sull'esercizio della potestà legislativa dei Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale: « La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della Conferenza stessa ».61

In altri casi « rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso ».62

21 L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale.

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce la norma fondamentale al riguardo: « I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo ».63

Oltre a questa norma generale lo stesso Codice stabilisce, più in concreto, alcune competenze dottrinali delle Conferenze dei Vescovi, come sono il « curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica »,64 e l'approvazione delle edizioni dei libri delle sacre Scritture e delle loro versioni.65

La voce concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale, può giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere più agevole l'adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito a tale magistero.

Esercitando fedelmente la loro funzione dottrinale, i Vescovi servono la parola di Dio, alla quale è sottomesso il loro insegnamento, la ascoltano piamente, santamente la custodiscono e fedelmente la espongono in modo che i loro fedeli la ricevano nel miglior modo possibile.66

E poiché la dottrina della fede è un bene comune di tutta la Chiesa e vincolo della sua comunione, i Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato.

22 Nell'affrontare nuove questioni e nel far sì che il messaggio di Cristo illumini e guidi la coscienza degli uomini per dare soluzione ai nuovi problemi che sorgono coi mutamenti sociali, i Vescovi riuniti nella Conferenza Episcopale svolgono congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti, che non hanno le caratteristiche di un magistero universale, pur essendo ufficiale e autentico e in comunione con la Sede Apostolica.

Evitino, perciò, con cura di intralciare l'opera dottrinale dei Vescovi di altri territori tenuto conto della risonanza in più vaste aree, perfino in tutto il mondo, che i mezzi di comunicazione sociale fanno avere agli avvenimenti di una determinata regione.

Presupposto che il magistero autentico dei Vescovi, quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo, deve essere sempre nella comunione con il Capo del collegio e con i membri,67 se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi.

Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione ( recognitio ) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata.

L'intervento della Sede Apostolica si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali.68

La revisione ( recognitio ) della Santa Sede serve inoltre a garantire che, nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non pregiudichi, bensì prepari, eventuali interventi del magistero universale.

23 La natura stessa della funzione dottrinale dei Vescovi richiede che, se la esercitano congiuntamente riuniti nella Conferenza Episcopale, ciò avvenga nella riunione plenaria.

Organismi più ridotti - il consiglio permanente, una commissione o altri uffici - non hanno l'autorità di porre atti di magistero autentico né a nome proprio né a nome della Conferenza neppure per incarico di questa.

24 Molti sono attualmente i compiti delle Conferenze Episcopali per il bene della Chiesa.

Esse sono chiamate a favorire, in un crescente servizio, « la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare »69 e, naturalmente, a non ostacolarla sostituendosi indebitamente a lui, dove la norma canonica non prevede una limitazione della sua potestà episcopale in favore della Conferenza Episcopale, oppure agendo da filtro o intralcio rispetto ai rapporti immediati dei singoli Vescovi con la Sede Apostolica.

I chiarimenti fin qui espressi, assieme all'integrazione normativa come di seguito, corrispondono agli auspici dell'Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985 e mirano a illuminare e a rendere ancora più efficace l'azione delle Conferenze Episcopali, le quali sapranno rivedere opportunamente i loro statuti, perché siano coerenti con questi chiarimenti e norme, secondo i suddetti auspici.

Indice

45 Cod. Diritto Can. can. 447;
Christus Dominus 38,1
46 Christus Dominus 37
47 Cod. Diritto Can. can. 448, § 1
48 Cod. Diritto Can. can. 448, § 2
49 Cod. Diritto Can. can. 449, § 1
50 Cod. Diritto Can. can. 450, § 1
51 Cod. Diritto Can. can. 454, § 1
52 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Responsum ad propositum dubium, Utrum Episcopus Auxiliaris ( 23 Maii 1988 ): AAS 81 (1989), 388
53 Cod. Diritto Can. can. 454, § 2
54 Cod. Diritto Can. can. 451
55 Lumen Gentium 20
56 Lumen Gentium 27
57 Christus Dominus 11;
Cod. Diritto Can. can. 368
58 Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, 13 ( 28 maggio 1992 )
59 Lumen Gentium 27
60 Cod. Diritto Can. can. 381, § 1
61 Cod. Diritto Can. can. 455, § 1.
Con l'espressione « decreti generali » si intendono anche i decreti esecutori di cui ai cann. 31-33 del C.I.C.;
cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Responsum ad propositum dubium, Utrum sub locutione (14 Maii 1985): AAS 77 (1985), 771
62 Cod. Diritto Can. can. 455, § 4
63 Cod. Diritto Can. can. 753
64 Cod. Diritto Can. can. 775, § 2
65 Cod. Diritto Can. can. 825
66 Dei Verbum 10
67 Lumen Gentium 25;
Cod. Diritto Can. can. 753
68 Cod. Diritto Can. can. 455
69 Sinodo dei Vescovi del 1985, Relazione finale, II, C), 5: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7