Renovationis causam

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II - Norme speciali

La Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari pertanto, desiderosa di favorire i necessari ed utili esperimenti atti a facilitare un aggiornamento della formazione alla vita religiosa, avendo ponderatamente esaminato tutti questi problemi nell'Assemblea plenaria del 25 e 26 giugno 1968, in virtù di speciale mandato ricevuto dal Sommo Pontefice Paolo VI, si è data cura di stabilire e di promulgare con questa Istruzione le seguenti norme:

10. A. La formazione alla vita religiosa comporta due periodi essenziali: quello del noviziato, e quello della prova successiva al noviziato di maggiore o minore durata, secondo la fisionomia degli Istituti, nel quale gli interessati restano legati da voti ovvero da altri vincoli temporanei.

B. Una previa prova, di durata variabile, obbligatoria in alcuni Istituti e denominata postulato, precede di solito l'ammissione al noviziato.

11. A. Questa previa prova ha per fine non solamente di permettere un giudizio sulle attitudini e sulla vocazione del candidato, bensì anche di verificare il grado di cultura religiosa e, quando occorra, di completarla nella misura ritenuta necessaria; e da ultimo ha per fine di permettere un passaggio progressivo dalla vita del mondo a quella propria del noviziato.

B. Durante questo periodo di prova si dovrà in particolare assicurare se il candidato alla vita religiosa possieda tali requisiti di maturità umana ed affettiva, da lasciar sperare che egli sarà in grado di assumersi gli obblighi dello stato religioso e che continuerà in esso, anzitutto durante il noviziato, a progredire verso una più completa maturità.

C. Se in taluni casi più difficili il Superiore, con il libero consenso dell'interessato, ritenesse di dover ricorrere al consiglio di uno psicologo veramente esperto, prudente e stimato per i suoi principi morali, è desiderabile che questo esame, per essere pienamente efficace, abbia luogo dopo un periodo di prova abbastanza lungo, nell'intento di permettere allo specialista di dare un avviso fondato sull'esperienza.

12. A. Nelle Famiglie religiose in cui il postulato è obbligatorio di diritto comune ovvero per disposizione delle Costituzioni, il Capitolo generale potrà ispirarsi alle norme di questa Istruzione per organizzare il postulato in una forma che corrisponda ad una più efficiente preparazione al noviziato.

B. Negli altri Istituti è compito del Capitolo generale di definire la natura e la durata di questa previa prova, che potrà variare secondo i candidati.

Essa peraltro, per essere efficace, non deve essere troppo breve, ne di solito superare i due anni.

C. È desiderabile che questa prova non abbia luogo nella casa del noviziato.

Potrà essere utile che si faccia, in tutto ovvero in parte, fuori delle case della Famiglia religiosa.

D. Durante il periodo di questa previa prova, quand'anche abbia luogo fuori dell'Istituto, i candidati devono essere affidati alla direzione di religiosi esperti; e deve stabilirsi tra questi e il Maestro dei novizi un'assidua collaborazione, in vista di assicurare la continuità della formazione.

13. A. La vita religiosa ha inizio con il noviziato.

Qualunque sia il fine specifico dell'Istituto, scopo principale del noviziato è di far conoscere al novizio le esigenze essenziali della vita religiosa, come pure, in vista di una carità più perfetta, la pratica dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, di cui un giorno dovrà fare professione « con i voti ovvero con altri vincoli sacri, per loro natura simili ai voti ».13

B. Negli Istituti in cui « l'azione apostolica e caritativa appartiene alla natura della vita religiosa »,14 i novizi devono altresì essere gradualmente formati alle attività corrispondenti al fine del loro Istituto, realizzando con Gesù Cristo quell'unione intima, donde deve scaturire ogni loro attività apostolica.15

14. I Superiori che hanno la responsabilità di ammettere al noviziato, devono far attenzione a non ammettere, se non quei candidati che presentino le attitudini e i requisiti di maturità ritenuti necessari per iniziare la vita religiosa, tale qual è vissuta nell'Istituto.

15. A. Il noviziato, per essere valido, deve essere compiuto in una casa regolarmente a ciò designata.

B. Esso deve essere fatto in seno alla comunità o al gruppo di novizi, che siano fraternamente uniti sotto la direzione del loro Maestro.

Le condizioni di vita e il genere delle attività e dei lavori dei novizi devono essere stabiliti con il preciso intento di agevolarne e promuoverne la formazione.

C. Questa formazione tende principalmente, secondo l'insegnamento dato dal Signore nel Vangelo e le esigenze del fine specifico e della spiritualità dell'Istituto, a far a poco a poco imparare ai novizi il distacco da tutto ciò che non ha rapporto con

il regno di Dio,

la pratica dell'umiltà,

dell'obbedienza,

della povertà,

della preghiera,

dell'unione abituale con Dio nella disponibilità allo Spirito Santo,

e finalmente l'aiuto spirituale reciproco che si devono prestare mediante la carità sincera e aperta.

D. Il noviziato comporta altresì lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura, la formazione dottrinale e pratica nelle materie spirituali, indispensabile allo sviluppo di una vita soprannaturale che unisca a Dio ed alla comprensione dello stato religioso, e la conoscenza della vita liturgica e della spiritualità dell'Istituto.

16. A. Per la costituzione del noviziato non è necessaria l'autorizzazione della Santa Sede.

È compito del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e secondo il disposto delle Costituzioni, di deliberarla ovvero di autorizzarla, di determinarne le particolari modalità relative alle condizioni di vita e di fissarne la sede in una casa dell'Istituto.

B. Per corrispondere in maniera più idonea a talune esigenze della formazione dei novizi, il Superiore generale può autorizzare l'insieme dei novizi a trasferirsi, durante determinati periodi, in altra casa dell'Istituto da lui designata.

17. Qualora la necessità lo esiga, il Superiore generale può, con il consenso del suo Consiglio e, sentito il parere del Superiore provinciale interessato, autorizzare anche la costituzione di diversi noviziati nella stessa provincia.

18. Data la grandissima importanza della funzione propria della vita comune nella formazione dei novizi, qualora lo scarso numero di novizi non permetta di creare le condizioni favorevoli ad una vera vita comune, il Superiore generale deve possibilmente stabilire il noviziato presso una comunità dell'Istituto, che sia capace di favorire la formazione del ristretto gruppo di novizi.

19. In casi particolari e in via eccezionale, viene data al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, la facoltà di autorizzare il candidato a compiere validamente il noviziato in una casa dell'Istituto diversa da quella del noviziato, però sotto la direzione di un religioso esperto che faccia le veci del Maestro dei novizi.

20. Per una causa ritenuta giusta, il Superiore maggiore può permettere che la prima professione abbia luogo fuori della casa del noviziato.

21. Il noviziato, qual è stato ora definito, deve, per essere validamente compiuto, durare dodici mesi.

22. A. Le assenze dalla comunità e dalla casa del noviziato, che superino i tre mesi, continui o interrotti, rendono il noviziato invalido.

B. Per le assenze inferiori ai tre mesi, è compito dei Superiori maggiori, sentito il parere del Maestro dei novizi, di deliberare nei singoli casi, avuto riguardo alla causa dell'assenza, se convenga o meno completare tale assenza, esigendo un prolungamento del noviziato e determinandone la durata.

Questa materia può anche essere regolata dalle Costituzioni.

23. A. Il Capitolo generale, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, può, in via di esperimento, deliberare di inserire nella formazione dei novizi uno o più periodi apostolici formativi corrispondenti alla fisionomia dell'Istituto, da trascorrersi fuori della casa del noviziato, nella misura in cui, a giudizio del Maestro dei novizi e con il consenso del Superiore maggiore, tali periodi sembrassero utili alla formazione.

B. Questi periodi apostolici formativi possono riguardare uno o più novizi o anche l'insieme di essi.

Nella misura del possibile, i novizi devono trascorrere tali periodi non da soli, bensì a gruppi.

C. Durante questi periodi apostolici formativi, i novizi restano sotto la direzione del Maestro dei novizi.

24. A. L'intera durata dei periodi apostolici formativi trascorsi dai novizi fuori della casa del noviziato, si deve aggiungere ai dodici mesi di presenza richiesti, a tenore del n. 21, per la validità del noviziato, senza che peraltro la durata complessiva del noviziato così ampliata possa superare i due anni.

B. Tale attività formativa del noviziato non può aver luogo, se non dopo almeno tre mesi di presenza nel noviziato, e deve essere organizzata in modo che il novizio resti per un minimo di sei mesi continui nel noviziato e vi faccia ritorno almeno un mese prima dell'emissione dei primi voti o dei vincoli temporanei.

C. Nel caso che i Superiori ritenessero necessario alla formazione del futuro novizio che questi svolga un'attività formativa prima dei tre mesi di presenza richiesti all'inizio del noviziato, tale attività potrà aver luogo come prova, e il noviziato comincerà solamente dopo.

25. A. Il criterio dell'attività formativa fuori della casa del noviziato può variare secondo il fine degli Istituti e lo spirito delle loro attività.

Essa peraltro deve essere sempre concepita e attuata in funzione della formazione dei novizi, ovvero, in taluni casi, allo scopo di saggiare le loro attitudini al genere di vita dell'Istituto.

Oltre che per prepararli gradualmente alle attività apostoliche, tali periodi possono avere anche per fine

di far scoprire ai novizi nelle circostanze concrete della vita le realtà della povertà e del lavoro,

di contribuire alla formazione del carattere,

di approfondire la conoscenza degli uomini,

di irrobustire la volontà,

di sviluppare la responsabilità personale, infine

di offrir loro l'occasione di uno sforzo di fedeltà all'unione con Dio in un contesto di vita attiva.

B. Questo avvicendamento di periodi di attività e di periodi di ritiro dedicati alla preghiera, alla meditazione e allo studio, che caratterizzerà in avvenire la formazione dei novizi, deve spingerli a rimanere ad essa fedeli nel corso della loro vita religiosa.

È pure da augurarsi che simili periodi di ritiro siano di regola intercalati negli anni della formazione che precede la professione perpetua.

26. Il Superiore maggiore può, per una giusta causa, permettere che la prima professione venga anticipata, non però più di quindici giorni.

27. Salvo contraria disposizione delle Costituzioni, negli Istituti che hanno diversi noviziati secondo le diverse categorie di religiosi, il noviziato compiuto per una categoria è valido anche per l'altra.

Le eventuali condizioni relative all'attuazione del passaggio da una categoria all'altra devono essere fissate dalle Costituzioni.

28. La particolare fisionomia e finalità del noviziato, così come gli stretti rapporti di vita comune dei novizi, esigono una certa loro separazione dagli altri mèmbri dell'Istituto.

Possono nondimeno i novizi avere, a giudizio del loro Maestro, dei rapporti con le altre comunità e con i religiosi professi.

È Compito del Capitolo generale di stabilire, tenendo conto della fisionomia dell'Istituto e delle circostanze particolari, il carattere dei rapporti che i novizi possono avere con gli altri mèmbri dell'Istituto.

29. A. Il Capitolo generale può permettere ovvero anche rendere obbligatori, durante il periodo del noviziato, taluni studi utili ad una più efficiente formazione dei novizi.

Gli studi dottrinali e scientifici devono peraltro servire ad una conoscenza amorosa di Dio e allo sviluppo di una più profonda vita di fede.

B. Sono esclusi nel periodo del noviziato di cui al n. 21 tutti gli studi, anche quelli teologici e filosofici, fatti per conseguire diplomi ovvero per acquistare una formazione diretta a preparare ai futuri compiti.

30. Tutti i compiti e le occupazioni affidati ai novizi devono essere eseguiti sotto la responsabilità e la direzione del Maestro dei novizi, il quale può farsi coadiuvare da persone idonee ed esperte.

Nell'esercizio di tali compiti si deve aver di mira la formazione dei novizi, non l'interesse dell'Istituto.

31. A. Nella direzione dei novizi, in modo speciale durante i periodi di attività formativa, il Maestro dei novizi si ispirerà all'insegnamento chiaramente enunciato dal Concilio Vaticano II: « Per far sì … che i religiosi corrispondano innanzi tutto alla loro vocazione di seguire Gesù Cristo, e di servirlo nelle sue membra, occorre che la loro attività apostolica assuma efficacia dalla loro intima unione con lui ».16

« Di conseguenza è necessario che i mèmbri di ogni Istituto, cercando prima di tutto e unicamente Dio, armonizzino tra loro la contemplazione, mediante la quale aderiscano con la mente e con il cuore a lui, e l'ardore apostolico, con cui si studino di collaborare all'opera della Redenzione e di dilatare il Regno di Dio ».17

B. A tal fine egli deve insegnare ai novizi:

1) di ricercare in ogni cosa, nelle attività apostoliche ovvero nel servizio degli uomini, come pure nei momenti dedicati alla preghiera o al raccoglimento dello studio, la purità dell'intenzione e l'unità della carità verso Dio e verso il prossimo;

2) di servirsi del mondo come se non se ne servissero, allorché le opere apostoliche della loro Famiglia religiosa li portano a interessarsi di affari umani;

3) di riconoscere i propri limiti nell'azione, senza perciò scoraggiarsi; di prendere in mano la direzione della propria vita, convinti che nessuno può autenticamente donarsi a Dio e ai suoi fratelli, se prima non sa con umiltà dominare se stesso;

4) di realizzare nella loro vita, con volontà ferma e spirito d'iniziativa, in conformità con le esigenze dei compiti dei loro Istituti dediti all'attività apostolica, l'equilibrio indispensabile, sul piano umano come su quello spirituale, tra periodi dedicati all'apostolato e al servizio degli uomini, e periodi più o meno prolungati, dedicati alla preghiera e alla meditazione della parola di Dio, nella solitudine ovvero nella comunità;

5) di stabilire gradualmente, nella fedeltà al ritmo essenziale di ogni vita consacrata in tali Istituti, il proprio cuore nell'unione con Dio e nella pace che deriva dal compimento della divina volontà, di cui devono imparare a scoprire le ispirazioni nei doveri del proprio stato e specialmente nelle esigenze della giustizia e della carità.

32. A. Tra i Superiori, il Maestro dei novizi e i novizi deve regnare l'unità delle intenzioni e dei cuori.

Questa unità, frutto di un'autentica carità, è necessaria alla formazione dei novizi.

B. I Superiori e il Maestro dei novizi devono sempre dar prova ai novizi di semplicità evangelica, di amicizia accompagnata a bontà, e di rispetto della loro personalità, al fine di creare un clima di fiducia, di docilità e di apertura, grazie al quale il Maestro dei novizi sarà in grado di orientare la loro generosità verso il completo dono di se stessi a Dio nella fede, e con la parola e con l'esempio farà ad essi scoprire gradualmente, nel mistero di Gesù Cristo crocifisso, le esigenze di un'autentica obbedienza religiosa.

Perciò il Maestro deve spingere i novizi « a collaborare con un'obbedienza attiva e responsabile nell'esercitare i propri compiti e nell'intraprendere iniziative ».18

33. Spetta al Capitolo generale di determinare la foggia dell'abito dei novizi e di quello degli altri candidati alla vita religiosa.

34. A. Il Capitolo generale può, con la maggioranza dei due terzi dei voti, deliberare di sostituire ai voti temporanei vincoli di genere diverso, come, per esempio, una promessa fatta all'Istituto.

B. Tale vincolo viene contratto, alla fine del noviziato e per la durata del periodo di prova, che si estende fino alla professione perpetua ovvero fino ai vincoli sacri, che in taluni Istituti sostituiscono i voti.19

Questo vincolo temporaneo può essere contratto per un periodo di più breve durata, rinnovato più volte o anche essere seguito dalla professione dei voti temporanei.

35. A. È naturale che questo vincolo temporaneo conduca alla pratica dei tre consigli evangelici, al fine di costituire una vera preparazione alla professione perpetua.

È intatti conveniente conservare l'unità della formazione alla vita religiosa, la quale, pur realizzandosi definitivamente con la professione perpetua, deve tuttavia presto cominciare ad essere messa in pratica e sperimentata durante un periodo abbastanza lungo.

B. Acquistando in tal modo la professione religiosa, unica e perpetua, tutto il suo significato, è da augurarsi che sia preceduta da un periodo di preparazione immediata abbastanza lungo, che sia come un secondo noviziato, e di cui spetta al Capitolo generale di determinare la durata e le modalità.

36. Qualunque sia il carattere di questo vincolo temporaneo, il suo effetto è di legare la persona che lo contrae alla propria Famiglia religiosa, e di obbligarla a osservarne la Regola, le Costituzioni e le altre norme.

Il Capitolo generale ha il compito di definire gli altri aspetti e le conseguenze di tale vincolo.

37. A. Il Capitolo generale, attentamente considerando tutte le circostanze, deve determinare la durata del periodo dei voti o dei vincoli temporanei, da estendersi dalla fine del noviziato alla professione dei voti perpetui.

La durata di questa prova non può essere inferiore ai tre ne superiore ai nove anni continui.

B. Resta ferma la disposizione di compiere la professione perpetua prima di ricevere gli ordini sacri.

38. A. Qualora un religioso, che ha legittimamente lasciato l'Istituto, sia allo scadere della professione o del vincolo temporaneo, ovvero con dispensa dai medesimi voti o vincoli, chieda di esservi riammesso, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può riammetterlo, senza che venga obbligato a rifare il noviziato.

B. Il Superiore generale peraltro deve imporgli un periodo di prova, al termine del quale il candidato può essere ammesso ai voti temporanei ovvero ai vincoli di genere diverso per una durata che non sia minore di un anno ne del periodo di prova temporanea che, al momento in cui ha lasciato l'Istituto, gli restava da compiere, per l'ammissione ai voti perpetui.

Il Superiore può esigere un periodo di prova più lungo.

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13 Lumen gentium, n. 44.
14 Perfectae caritatis, n. 8.
15 Cfr. ibid.
16 Perfectae caritatis, n. 8.
17 Ivi, n. 5.
18 Ivi, n. 14.
19 Cfr. sopra, n. 3.