Concilio di Calcedonia

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Canone XXII

I chierici, dopo la morte del proprio vescovo, non devono appropriarsi dei suoi beni

Non è lecito ai chierici, dopo la morte del proprio vescovo, appropriarsi dei suoi beni, come del resto è stato interdetto dai canoni antichi; quelli che osassero ciò rischiano di perdere il loro grado.

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