Concilio Laterano IV

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XXVI - Pene contro chi conferma una elezione irregolare

Nulla nuoce maggiormente alla chiesa di Dio, quanto che indegni prelati siano assunti al governo delle anime.

Volendo rimediare a questo male, stabiliamo con un decreto irrevocabile che, quando uno è eletto al governo delle anime, quegli a cui compete la sua conferma esamini con diligenza il procedimento dell'elezione e la persona dell'eletto e se tutto si è svolto secondo le norme, conceda la conferma.

Se invece si fosse proceduto con poca prudenza, non soltanto dovrà essere rifiutato chi è stato indegnamente promosso, ma dovrà essere punito anche chi l'ha promosso irregolarmente.

Stabiliamo anche che questi, quando consti la sua negligenza, specie se ha approvato un uomo di scienza insufficiente, di vita disonesta, o di età insufficiente non solo sia privato del potere di confermare l'elezione del successore, ma, perché non possa in nessun caso sfuggire alla pena, sia anche sospeso dal percepire i frutti del proprio beneficio, fino a che, se sarà creduto opportuno, non meriti il perdono.

Che se poi venisse convinto di aver mancato intenzionalmente, sia sottoposto ad una pena maggiore.

Anche i vescovi, se vogliono sfuggire alla pena canonica, cerchino di promuovere agli ordini sacri e alle dignità ecclesiastiche soggetti che diano affidamento di adempiere degnamente l'ufficio loro affidato.

Quelli che sono immediatamente soggetti al Romano Pontefice, per ricevere la conferma del loro ufficio, se possono si presentino personalmente alla sua presenza, altrimenti inviino persone adatte, capaci di rispondere all'inchiesta sul procedimento dell'elezione e sugli eletti stessi.

Finalmente dopo attenta considerazione del complesso della cosa, con, segua la pienezza del suo ufficio, avendo soddisfatto le leggi canoniche.

Quelli però le cui sedi sono molto distanti, cioè fuori d'Italia, se sono stati eletti senza opposizione, abbiano provvisoriamente l'amministrazione spirituale e temporale in considerazione della necessità e dell'utilità delle chiese, a patto però che non alienino assolutamente nulla dei beni ecclesiastici.

Saranno consacrati o benedetti come si è usato finora.

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