Concilio Laterano IV

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XXXV - Si deve esporre la causa per cui uno si appella

Perché sia reso ai giudici l'onore dovuto e ai contendenti le pene e le spese stabiliamo che quando uno cita un avversario dinanzi ad un legittimo giudice, non può appellare, prima della sentenza, ad un giudice superiore senza un motivo ragionevole, ma cerchi di ottenere giustizia dinanzi al primo giudice senza che possa invocare di aver inviato un messaggio al giudice superiore, o anche di aver ottenuto da lui delle lettere, prima che queste siano state rimesse al giudice delegato.

Se poi egli crederà, per motivi ragionevoli, di appellarsi, esposte dinanzi allo stesso giudice le prove che motivano il suo appello ( motivo sufficiente è quello che, se fosse approvato, dovrebbe esser ritenuto legittimo ), il superiore sia messo a conoscenza dell'appello.

Se riconoscerà che l'appello è infondato, rimetta la causa al giudice inferiore, e condanni l'appellante a pagare le spese all'altra parte, altrimenti proceda lui stesso, salva la riserva alla sede apostolica delle cause maggiori.

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