Concilio Laterano IV

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LVII - Come interpretare i privilegi

Perché i privilegi che la chiesa Romana ha concesso ad alcuni religiosi rimangano intatti, crediamo opportuno alcune precisazioni su punti che non compresi bene danno luogo ad abusi, e quindi potrebbero imporre la loro revoca; chi, infatti, abusa di un potere concessogli merita di esserne privato.

Così, per esempio, la sede apostolica ha concesso ad alcuni religiosi un indulto per cui i membri della loro fraternità possano ottenere la sepoltura ecclesiastica anche se la loro parrocchia fosse stata interdetta, sempre che non siano scomunicati o nominatamente interdetti; ed inoltre che possano seppellire nelle proprie chiese, quei loro fratelli che i prelati delle chiese non permettessero che siano sepolti nelle loro chiese sempreché non siano scomunicati o interdetti personalmente.

Per confratelli si devono intendere coloro che rimanendo nel mondo si sono consacrati al loro ordine e hanno deposto l'abito secolare, o chi da vivo con donazione ha ceduto ad essi i propri beni, riservandosi solo l'usufrutto vita natural durante.

Questi soltanto potranno esser sepolti presso le chiese non interdette dei regolari o di altri, nelle quali avessero scelto di essere sepolti; sono esclusi invece quelli che entrano nella fraternità, versando due o tre denari all'anno col rischio di avvilire la disciplina ecclesiastica.

Costoro tuttavia, possono ottenere la remissione dalla sede apostolica.

Un altro privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno dei loro frati, mandati per fondare delle fraternità o per raccogliere delle collette, giunge in una città, castello o villaggio, colpito da interdetto ai divini uffici, in occasione di questa loro gioiosa venuta, una volta all'anno vengano aperte le chiese e, esclusi gli scomunicati, si celebrino in esse le sacre funzioni.

Vogliamo che si intenda tale privilegio in modo che in quella città, o castello o villaggio una sola chiesa venga aperta ai frati dello stesso ordine, come è stato detto, una volta all'anno.

Se anche, infatti, è detto al plurale di aprire le chiese per la loro lieta venuta, non tuttavia è da riferirsi alle chiese dello stesso luogo singolarmente prese, ma, con giusta interpretazione, alle chiese dei predetti luoghi prese nel loro insieme; poiché, se in tal modo essi visitassero le singole chiese dello stesso luogo, avverrebbe che la disposizione dell'interdetto perderebbe il suo peso.

Chi intendesse agire contro le prescritte disposizioni sia sottoposto ad una pena grave.

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