Concilio Laterano IV

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LXIV - Della simonia riguardo ai monaci e alle monache

Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la maggior parte delle monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e cercano di nascondere questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo assolutamente che ciò si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito commettesse tale malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o costituita in autorità, venga espulsa dal suo monastero senza speranza di tornarvi mai più, e sia mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché faccia penitenza per sempre.

Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo prima di questa disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai monasteri, dove ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello stesso ordine.

Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente sistemate altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con pericolo di dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente, cambiando le priore e le altre autorità inferiori.

Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli altri che vivono secondo una regola.

E perché non possano addurre a loro scusa la loro semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.

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