Orientalium ecclesiarum

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Chiese particolari o riti

4 Si studino i vari riti

Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli.

Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero.3

Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme.

Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino,4 salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti.

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3 Pio XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, can. 4
4 Pio XII, Motu proprio Cleri anctitati, 2 giugno 1957, can. 8: « sine licentia Sedis Apostolicae », in ossequio alla prassi dei secoli scorsi; così, quanto ai battezzati acattolici, nel can. 11 si legge: « ritum quem maluerint, amplecti possunt »; qui invece si dispone in modo positivo, a tutti ed ovunque, la conservazione del rito