Orientalium ecclesiarum

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Disciplina dei sacramenti

14 La cresima

Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare.15

Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.16

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15 Istruz. della S. C. del Sant'Offizio ( al Vescovo di Spis ), an. 1783;
S. C. de Prop. Fide (per i Copti), 15 marzo 1790, n. XIII; Decr. 6 ottobre 1863, C, a;
S. C. per la Chiesa Orient., 1 marzo 1948;
S. C. Sant'Offizio, risp. 22 aprile 1896 con lett. del 19 marzo 1896
16 Cic, can. 782, § 4;
S. C. per la Chiesa Orient., Decr. de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus, 1 marzo 1948