Christus Dominus

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I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale

28 - 3) Clero diocesano

Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale.

Nell'esercizio del sacro ministero il ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani, perché, essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa particolare, si consacrano tutti al suo servizio, per la cura spirituale di una porzione del gregge del Signore.

Perciò essi costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre.

Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà.

Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale, affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale.

A tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il vescovo chiami i sacerdoti a colloquio, anche in comune con altri, per trattare questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile, a date fisse.

Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi.

Ricordando altresì che i beni materiali, da loro acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità.

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