Regola di s. Chiara  

XII. Del Visitatore, del Cappellano, del Cardinale protettore

[2816] Il nostro visitatore sia sempre dell'Ordine dei frati minori, secondo la volontà e il mandato del nostro cardinale.

E sia tale che ne conosca bene l'integrità di vita.

Sarà suo compito correggere, tanto nel capo che nelle membra, le mancanze commesse contro la forma della nostra professione.

Egli stando in luogo pubblico, donde possa essere veduto dalle altre, potrà parlare a molte o a ciascuna in particolare, secondo riterrà più conveniente, di ciò che spetta all'ufficio della visita.

[2817] Chiediamo anche in grazia, allo stesso Ordine, un cappellano con un compagno chierico, di buona fama, discreto e prudente, e due frati laici, amanti del vivere santo e onesto, in aiuto alla nostra povertà, come abbiamo avuto sempre misericordiosamente dal predetto Ordine dei frati minori; e questo per amore di Dio e del beato Francesco.

[2818] Al cappellano non sia lecito entrare in monastero senza il compagno.

Ed entrando, stiano in luogo pubblico, così che possano vedersi l'un l'altro ed essere veduti dagli altri.

È loro lecito entrare per la confessione delle inferme che non potessero recarsi in parlatorio, per comunicare le medesime, per l'Unzione degli infermi, per la raccomandazione dell'anima.

Per le esequie poi, e le messe solenni dei defunti, o per scavare o aprire la sepoltura, o anche per rassettarla, possono entrare persone idonee a sufficienza, secondo il prudente giudizio dell'abbadessa.

[2819] Inoltre le sorelle siano fermamente tenute ad avere sempre come governatore, protettore e correttore, quel cardinale della santa Chiesa romana che sarà stato assegnato ai frati minori dal Signor papa; affinché suddite sempre e soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, salde nella fede cattolica, osserviamo in perpetuo la povertà e l'umiltà del Signore nostro Gesù Cristo e della santissima Madre, e il santo Vangelo, come abbiamo fermamente promesso Amen.

[2821] Dato a Perugia, il settembre, l'anno decimo del pontificato del signor papa Innocenzo IV.

[2822] Pertanto a nessuno sia lecito invalidare questa scrittura della nostra conferma od opporvisi temerariamente.

Se qualcuno poi presumerà di attentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Assisi, il 9 agosto, l'anno undicesimo del nostro pontificato.

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