Cardinali

Ecclesiastico, membro del collegio a cui spetta di diritto provvedere alla elezione del romano pontefice ( dal 1059, per decreto di Nicolo II ).

Percorrendo la storia è possibile verificare una chiara linea di sviluppo delle prerogative e dell'autorità dei cardinali: dapprima la partecipazione al servizio liturgico nella diocesi di Roma, poi la partecipazione al governo della medesima Chiesa particolare, successivamente l'attribuzione della facoltà di eleggere il vescovo di Roma e infine la collaborazione col papa nel governo della Chiesa universale.

La normativa del Codice di diritto canonico del 1983 ( cann. 349-359 ) non si discosta da quella del 1917 ( cann. 230-241 ) se non per l'inserzione delle riforme operate da Giovanni XXIII e da Paolo VI: l'obbligo della ordinazione episcopale per i semplici presbiteri nominati cardinali e la partecipazione dei patriarchi orientali al collegio.

Paolo VI ha stabilito alcune modifiche del corpo elettorale col motu proprio Ingravescentem aetatem del 1970 e ne ha t'issato il modo di esercitare le funzioni nella costituzione Romano Fontifici elicendo del 1975, affermando il principio per cui "l'elezione del vescovo di Roma, secondo l'antica tradizione, è di competenza della Chiesa di Roma, cioè del collegio dei cardinali, che la rappresentano".

La norma e espressa al n. 33 con questa formula categorica: "Il diritto di eleggere il vescovo di Roma spetta unicamente ai cardinali di santa romana Chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata, quelli che, all'ingresso in conclave hanno già compiuto l'ottantesimo anno di età.

Il massimo numero dei cardinali elettori non deve superare i 120.

È assolutamente escluso ogni intervento di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o potestà laica di qualsivoglia grado o ordine".

Giovanni Paolo II nella lettera Universi Dominici Gregis ( 22.II.1996 ) ha confermato tale normativa, con una leggera modifica: sono esclusi dal conclave quelli che hanno compiuto gli 80 anni di vita il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica ( cioè il giorno della morte del papa ).

Ai cardinali poi incombe il dovere di assistere il papa "sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale" ( can. 349 ).

Giovanni Paolo II, oltre a promuovere i tradizionali Concistori ( v. ) ha riunito periodicamente a Roma ( ogni tre anni circa, dal 1979 al 1994 ) la Congregazione Generale dei Cardinali, con un fitto ordine del giorno sul governo pratico della Chiesa universale, e in ultimo sulla preparazione del terzo millennio della fede cristiana.

Il nome non significa, come si voleva pensare nel Medioevo, il « cardine » su cui ruotano gli affari più importanti della Chiesa.

Esso invece deriva dal termine giuridico incardinazione, che è l'atto con cui un ecclesiastico viene accolto e reso parte di un collegio di suoi pari con a capo un superiore.

I « Cardinaies » erano inizialmente vescovi, presbiteri e diaconi, facenti parte del presbiterio della Chiesa di Roma, che coadiuvavano il Papa nel suo compito di governare cristianamente la città; essi vennero « incardinati » ad una delle « basiliche maggiori » di Roma, e svolgevano in esse servizio liturgico.

Dal X secolo i « cardinali » divennero via via sempre più i collaboratori del papa nel governo della Chiesa universale, ruolo che essi conservano ancora oggi.

Magistero

La fedeltà a questa missione fino al sacrificio della vita è un carattere distintivo dei Cardinali, come attesta il loro giuramento e come è simboleggiato dalla porpora, che ha il colore del sangue.

Angelus Benedetto XVI
26-3-2006

Catechismo della Chiesa Cattolica

v. Virtù
Distinzione delle virtù cardinali 1805ss
L'integrità della persona 2341

Codice Diritto Canonico

v. Collegio dei … creazione 351
Decano e Protodiacono 355
obblighi 356
  357
in giudizio 1405 § 1 n. 2
competenza del … legato 358