Summa Teologica - III

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Articolo 1 - Se battezzare sia ufficio del diacono

In 4 Sent., d. 5, q. 2, a. 1, sol. 2

Pare che battezzare sia ufficio del diacono.

Infatti:

1. Il Signore [ Mt 28,19 ] ha imposto simultaneamente l'ufficio di predicare e di battezzare dicendo: « Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole », ecc.

Ma evangelizzare è ufficio del diacono.

Quindi è ufficio del diacono anche battezzare.

2. Secondo Dionigi [ De eccl. hier. 1,6 ], purificare è ufficio del diacono.

Ma la purificazione dei peccati avviene principalmente attraverso il battesimo, stando a quelle parole di S. Paolo [ Ef 5,26 ]: « Purificando la Chiesa per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola ».

Quindi battezzare spetta al diacono.

3. Di S. Lorenzo si legge che nella sua qualità di diacono amministrò moltissimi battesimi.

Quindi battezzare spetta ai diaconi.

In contrario:

Il Papa Gelasio [ Decr. di Graz. 1,93,13 ] ha ordinato: « Ai diaconi comandiamo di stare nei loro limiti ».

E più avanti: « Senza l'autorizzazione del vescovo o del sacerdote non osino battezzare se non nel caso di estrema necessità, quando i predetti ministri sono troppo lontani ».

Dimostrazione:

Come le proprietà e gli uffici degli ordini celesti vengono desunti dai loro nomi, secondo quanto insegna Dionigi [ De cael. hier. 7,1 ], così anche dal nome degli ordini ecclesiastici si può desumere che cosa spetta a ciascuno di essi.

Ora, diacono è l'equivalente di ministro, appunto perché non è competenza dei diaconi amministrare come celebranti principali e quasi per loro ufficio proprio qualche sacramento, ma è loro compito servire agli altri superiori nella celebrazione dei sacramenti.

Perciò al diacono non compete per ufficio di dare il sacramento del battesimo, ma gli compete nel conferimento di questo e degli altri sacramenti di assistere e di servire ai ministri superiori.

Da cui le parole di S. Isidoro [ Epist. 1 ]: « È del diacono assistere e fare da ministro ai sacerdoti in tutti i riti dei sacramenti cristiani, cioè nel battesimo, nella cresima, nella patena e nel calice ».

Analisi delle obiezioni:

1. Spetta al diacono leggere il Vangelo in Chiesa e predicarlo come catechista: per cui Dionigi [ De eccl. hier. 5,1,6 ] scrive che i diaconi hanno competenza sui non mondi, tra i quali pone i catecumeni.

Ma insegnare, cioè spiegare il Vangelo, spetta propriamente al vescovo, la cui funzione, sempre secondo Dionigi [ ib. ], è di « perfezionare »: perfezionare infatti equivale a insegnare.

Non segue perciò che ai diaconi spetti l'ufficio di battezzare.

2. Il battesimo, come osserva Dionigi [ De eccl. hier. 2,1,3 ], ha una virtù non solo « purificativa », ma anche « illuminativa ».

Quindi supera l'ufficio del diacono, a cui spetta solo di purificare, o allontanando i non ancora mondi, o disponendoli a ricevere il sacramento.

3. Essendo il battesimo un sacramento di assoluta necessità, si permette ai diaconi, in caso di bisogno, di battezzare in assenza dei ministri superiori: come risulta dal testo sopra citato di Gelasio [ s. c. ].

E fu così che S. Lorenzo battezzò essendo diacono.

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