Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se il consenso espresso in forma di promessa produca il matrimonio

Pare che il consenso espresso in forma di promessa produca il matrimonio.

Infatti:

1. Il presente sta al presente come il futuro sta al futuro.

Ora, il consenso maritale dato al presente costituisce il matrimonio come presente.

Quindi il consenso dato al futuro costituisce il matrimonio come futuro.

2. Nel matrimonio si contrae un legame con parole che esprimono il consenso come negli altri contratti civili.

Ma negli altri contratti non ha importanza che l'espressione verbale del consenso sia al presente o al futuro.

Quindi non c'è differenza neppure nel matrimonio.

3. Con i voti religiosi l'uomo contrae un matrimonio spirituale con Dio.

Ma i voti religiosi vengono espressi come promesse, eppure obbligano.

Quindi anche la promessa di matrimonio può produrre il vincolo coniugale.

In contrario:

1. Chi dà il consenso al futuro matrimonio con una donna e poi lo dà al presente sposando un'altra, a norma delle leggi [ Decretales 4,1,22 ] deve considerare moglie la seconda.

Ma ciò non avverrebbe se il consenso espresso come promessa per il futuro producesse il matrimonio: poiché finché esiste il matrimonio con una non si può sposare un'altra.

Quindi il consenso espresso in forma di promessa non costituisce il matrimonio.

2. Chi promette di fare una cosa non per questo la compie.

Ora, chi dà il consenso al futuro promette di contrarre matrimonio con quella data persona.

Quindi non lo contrae ancora.

Dimostrazione:

Le cause o formule sacramentali producono significando, per cui « producono ciò che significano » [ cf. III, q. 62, a. 1, ad 1 ].

Ora, quando uno esprime il proprio consenso con parole al futuro non vuole significare che sta facendo il matrimonio, ma che promette di farlo.

Perciò tale manifestazione del consenso non produce il matrimonio, bensì il fidanzamento, a cui si dà il nome di sponsali.

Analisi delle obiezioni:

1. Quando il consenso è espresso al presente, sono presenti le parole e si dà il consenso per il presente, cioè per il medesimo tempo.

Invece quando il consenso viene espresso al futuro sono presenti le parole, ma si dà il consenso per il futuro.

Quindi non per il medesimo tempo.

Perciò il paragone non regge.

2. Anche negli altri contratti espressi in forma di promessa non si trasferisce il potere sulle proprie sostanze quando si usa il futuro, come nell'espressione: « Ti darò », ma solo quando si usa il presente.

3. Nella professione religiosa i voti esprimono al futuro gli atti del matrimonio spirituale, come l'obbedienza o l'osservanza della regola, non il matrimonio spirituale in se stesso.

Se invece si fa voto di contrarre in futuro questo matrimonio spirituale, allora tale matrimonio non si produce: poiché in tal caso uno non diventa religioso, ma promette di diventarlo in avvenire.

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