Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se tale parentela si contragga solo tra il padre e il figlio adottivo

Pare che tale parentela si contragga solo tra il padre e il figlio adottivo.

Infatti:

1. Essa dovrebbe contrarsi, nel caso, tra il padre adottivo e la madre naturale dell'adottato, come avviene per la parentela spirituale [ q. 56, a. 4 ].

Ma tra costoro non nasce alcuna parentela legale.

Quindi neppure nasce tra altre persone all'infuori dell'adottante e dell'adottato.

2. La parentela che impedisce il matrimonio è un impedimento perpetuo.

Invece non è perpetuo l'impedimento tra il figlio adottivo e la figlia naturale dell'adottante, poiché dopo la morte del padre, o dopo la propria emancipazione, l'adottato può sposarla.

Perciò con essa egli non ebbe mai alcuna parentela che impedisse il matrimonio.

3. La parentela spirituale non può essere trasmessa a chi è incapace di presentare qualcuno ai sacramenti, o di rilevarlo: quindi non si comunica a chi non è battezzato [ q. 56, a. 3, ad 3 ].

Le donne poi non sono in grado di adottare, come si è già notato [ a. 1, ob. 3 ].

Quindi la parentela legale non si comunica dal marito alla moglie.

4. La parentela spirituale è superiore a quella legale.

Ma quella spirituale non si trasmette ai nipoti.

Quindi neppure quella legale.

In contrario:

1. La parentela legale assomiglia a quella carnale più della parentela spirituale.

Ma quest'ultima si comunica ad altre persone [ q. 56, aa. 3,4 ].

Si comunica dunque anche quella legale.

2. I testi riferiti dalle Sentenze [ 4,42,3s ] confermano questa conclusione.

Dimostrazione:

Ci sono tre tipi di parentela legale.

La prima, che segue la linea della discendenza, viene contratta fra il padre e il figlio adottivo, e quindi si estende ai figli dell'adottato, ai nipoti, ai bisnipoti, ecc.

- La seconda viene contratta tra il figlio adottivo e il figlio naturale.

- La terza [ viene contratta ] a modo di una certa affinità, che intercorre tra il padre adottante e la moglie del figlio adottivo, o viceversa tra il figlio adottivo e la moglie dell'adottante.

La prima e la terza sono impedimenti perpetui del matrimonio.

La seconda invece dura quanto l'autorità del padre adottivo.

Cosicché dopo la morte di lui, o dopo l'emancipazione del figlio adottivo, è permesso il matrimonio.

Analisi delle obiezioni:

1. A differenza dell'adozione, il battesimo non sottrae un figlio all'autorità del padre.

Quindi il figlioccio rimane figlio di suo padre e del compadre; non così invece il figlio adottivo.

Per cui non si contrae alcuna affinità tra il padre adottivo e i genitori dell'adottato; come invece accade con la parentela spirituale.

2. La parentela legale impedisce il matrimonio a motivo della coabitazione.

Per cui quando viene meno la necessità di coabitare, nessun inconveniente si oppone alla cessazione del legame suddetto: ad es. con la cessazione della dipendenza dal padre adottivo.

Invece il padre adottivo e sua moglie conservano sempre una certa autorità sul figlio adottato e sulla moglie di lui.

Per cui il vincolo di parentela tra di essi rimane.

3. Anche la donna è in grado di adottare, con l'autorizzazione del potere civile supremo.

Quindi anche ad essa può estendersi la parentela legale.

- Inoltre il motivo per cui la parentela spirituale non si comunica ai non battezzati non è dovuto al fatto che essi non possono presentare nessuno ai sacramenti, ma al fatto che non sono capaci di alcuna funzione spirituale.

4. Con la rigenerazione spirituale il figlioccio non viene assoggettato all'autorità e alla cura di un altro padre, come accade invece nella parentela legale.

Per cui tutto ciò che è in potere del figlio adottivo passa sotto la soggezione dell'adottante.

Quindi con il padre vengono adottati i figli e i nipoti che sono sotto il potere del figlio adottivo.

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