Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se l'incesto con la sorella della propria moglie dirima il matrimonio

Pare che l'incesto con la sorella della propria moglie non dirima il matrimonio.

Infatti:

1. La moglie non deve essere punita per i peccati del marito.

Ora, così avverrebbe, se il matrimonio venisse interrotto per il motivo suddetto.

Quindi, ecc.

2. Chi compie un incesto con una propria consanguinea pecca più gravemente di chi lo compie con una consanguinea della propria moglie.

Ma il primo peccato non impedisce il matrimonio.

Quindi neppure il secondo.

3. Se la separazione viene inflitta come castigo del peccatore, sembra che l'incestuoso debba essere diviso anche dalla seconda moglie, sposata da lui dopo la morte della prima.

Il che invece non accade.

4. Neppure questo impedimento viene ricordato nell'elenco di cui abbiamo parlato [ q. 50, a. 1, nel corpo ].

Esso quindi non dirime il matrimonio.

In contrario:

1. Chi ha rapporti sessuali con la sorella della propria moglie contrae affinità con la sua stessa moglie.

Ma l'affinità dirime il matrimonio.

Quindi lo dirime anche l'incesto suddetto.

2. « Uno deve essere punito nelle cose stesse in cui pecca » [ Sap 11,17 ].

Ora, costui pecca contro il matrimonio.

Quindi deve essere punito con la privazione del matrimonio.

Dimostrazione:

Se uno commette un peccato carnale con la sorella o con un'altra consanguinea della propria moglie prima di contrarre il matrimonio, il matrimonio deve essere annullato a motivo dell'affinità contratta, anche se sono stati già celebrati gli sponsali.

Se invece il peccato è posteriore al matrimonio già contratto e consumato, allora non si esige una separazione totale, ma il marito perde il diritto di chiedere il debito coniugale, così da non poterlo fare senza peccato.

Però è tenuto a renderlo se la moglie lo chiede [ Decretales 4,13, cc. 1,4 ]: poiché questa non può essere punita per il peccato del marito.

Costui inoltre dopo la morte della moglie deve rimanere del tutto « senza speranza di risposarsi » [ ib., c. 4 ]: a meno che, in vista della sua fragilità, cioè nel timore che possa avere dei rapporti illeciti, non si ricorra a una dispensa.

Se invece contraesse matrimonio senza dispensa, peccherebbe violando le leggi della Chiesa, ma non per questo il matrimonio dovrebbe essere dichiarato nullo [ ib. ].

Sono così risolte anche le obiezioni.

L'incesto infatti è tra gli impedimenti del matrimonio non a motivo della colpa, ma a motivo dell'affinità che produce.

Per cui non è nell'elenco degli impedimenti, riducendosi all'impedimento dell'affinità.

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