Gli "Associati": membri in senso lato o aggregati esterni?

1. Carattere generale della questione

Il problema proposto ha senza dubbio una rilevanza d'ordine generale, per quanto sia specifico dell'Unione Catechisti, essenzialmente con riguardo alla volontà del Fondatore, che ha considerato tutti i Catechisti, sia Associati che Consacrati, come membri dell'Istituto, pur dedicando una specialissima attenzione alla formazione dei Consacrati, senza i quali non vi sarebbe l'Istituto secolare.

Diciamo che riveste una rilevanza generale, sapendo che altri di questi Istituti considerano gli Associati come membri effettivi, anche se in senso lato.

Ma a parte queste circostanze, è la stessa disciplina canonica che, a modesto avviso dello scrivente, induce a porre la questione, e precisamente quanto disposto dal can. 725.

2. Il disposto del can. 725

Quanto disposto da tale canone è di particolare rilievo.

In primo luogo il suo stesso inserimento nella disciplina degli Istituti secolari ha un profondo significato.

Difatti, se l'associazione all'Istituto fosse un semplice fatto di aggregazione esterna, non ci sarebbe stato bisogno di formulare un canone, dato il principio generale che ogni Ente può associare a sé degli esterni - persone fisiche o giuridiche - purché ciò sia compatibile con la sua natura.

Conseguentemente nel caso in esame si tratta di una forma particolare di "associazione".

Tanto più che il canone prevede quali elementi di tale rapporto associativo l'impegno a:

tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'istituto;

partecipare alla missione dell'istituto;

assumere qualche vincolo determinato dalle costituzioni.

Con la sottomissione a "qualche vincolo" appare chiaro l'inserimento organico nell'istituto, non configurandosi in una semplice aggregazione esterna un impegno di coscienza, per di più che propone di tendere alla perfezione evangelica.

Sembra pertanto pacifico attribuire a tali "associati" la qualifica di membri dell'istituto, ancorché in senso lato, ferma restando l'indefettibilità e il ruolo fondamentale dei consacrati per la stessa esistenza dell'istituto.

3. Ricchezza e carattere profetico degli istituti secolari

Se quanto esposto viene ritenuto valido, e ancor più dovrebbe essere considerato attendibile considerando che, tra i principi cui si ispira il codice di diritto canonico, secondo quanto è espresso nella presentazione al medesimo, "oltre alla virtù della giustizia si abbiano presenti anche la carità, la temperanza, l'umanità, la moderazione, con le quali si realizza l'equità", emerge la ricchezza spirituale ed il carattere profetico degli istituti secolari, che nel cammino ispirato ai consigli evangelici inseriscono anche i coniugati, sia pure in posizione succedanea e supplementare ai consacrati, senza i quali, lo si ribadisce, l'istituto non si configura.

Si consideri inoltre la mutua interrelazione, nell'ambito dell'istituto, tra le due categorie:

i consacrati trovano negli associati coniugati l'esempio vivo di quella nuzialità che essi contraggono con Cristo,

mentre gli associati intravvedono nei consacrati realizzate quelle nozze mistiche di Gesù con la Chiesa di cui essi sono - o dovrebbero essere - modello.

4. Conclusione

Senza alcuna alterazione o forzatura della disciplina canonica, si chiede che gli "associati di cui al can. 725" siano considerati membri effettivi, ancorché in senso lato, degli istituti secolari.

4 bis. Conclusione ( secondo le modifiche apportate dal prof. Rinaldo Bertolino )

Avendo specialmente presente che la consacrazione medesima, di cui al can. 711, "non cambia la condizione canonica, clericale o laicale, ( … ) propria del popolo di Dio"- quasi ammettendo come un prius lo statuto secolare proprio a ciascun membro - e che il can. 713 valorizza, al di là delle specifiche ragioni di fedeltà e di testimonianza dei consacrati, "l'aiuto ( … ) perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo", si chiede pertanto che gli "associati di cui al can. 725" siano considerati membri degli Istituti secolari, con pienezza di partecipazione in diritti e doveri - quali riconosciuti dagli statuti ai membri consacrati - appunto nella loro appartenenza associativa all'Istituto medesimo.