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Assemblea generale

294. Costituita a immagine dell'intera Unione, l'Assemblea Generale è l'espressione più alta della fraternità che esiste tra tutti i Catechisti e perpetua tra loro la fedeltà vivente al carisma dell'Unione.

295. Responsabile dell'intero Corpo dell'Unione, l'Assemblea Generale è qualificata per procedere a suo nome alla valutazione periodica della vita dell'Unione, al suo adattamento e rinnovamento costante, a stabilire le grandi linee dell'azione futura e a eleggere il Presidente Generale e i Consiglieri Generali.

Può prendere ogni altra decisione di ordine legislativo o amministrativo concernente le istituzioni e i membri.

296. L'Assemblea Generale ordinaria si tiene ogni sei anni.

È normalmente convocata dal Presidente Generale e per la sua validità è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto di intervento.

Nel caso di morte, di dimissioni o di deposizione del Presidente Generale essa viene convocata dal Vice Presidente Generale.

297. Se gravi circostanze lo richiedono, il Presidente Generale, e all'occorrenza il Vice Presidente Generale, oppure in loro mancanza i Consiglieri Generali, possono convocare un'Assemblea Generale straordinaria, purché tale decisione sia approvata dalla maggioranza dei Consiglieri con voto segreto.

298. Ogni Catechista professo nell'Unione alla data della convocazione è elettore.

Ogni Catechista professo di voti perpetui alla data della circolare di convocazione è eleggibile.

299. Il Presidente Generale è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale.

Egli nomina un Moderatore per guidarne l'andamento.

300. Tutti i Catechisti consacrati dell'Unione sono invitati a partecipare al lavoro di preparazione dell'assemblea ordinaria. Ogni Catechista ha il diritto di far pervenire al Presidente Generale o al Catechista Segretario Generale, le note e gli studi, debitamente firmati, che ritiene utili.

Ne saranno debitamente informati i membri dell'Assemblea Generale.

301. L'Assemblea Generale è composta dai seguenti membri di diritto:

1) il Presidente Generale,

2) il Vice Presidente Generale,

3) i Consiglieri Generali,

4) il Segretario Generale,

5) i Responsabili Provinciali,

6) e sono membri eletti un Delegato per ogni Fraternità.

Qualora il numero delle Fraternità sia inferiore al numero dei componenti del Consiglio Generalizio, partecipano ai lavori assembleari, con diritto di voto, tutti i Catechisti consacrati.

302. Partecipa all'Assemblea Generale, come consulente, il Fratello delle Scuole Cristiane Assessore Generale della Unione.

303. Nella fase che precede le votazioni partecipano come consulenti della Assemblea Generale almeno due rappresentanti dei Catechisti associati e una coppia di Sposi Catechisti.

Essi portano ai membri dell'Assemblea le esigenze proprie della categoria di appartenenza e le proposte concernenti lo sviluppo e il miglior adeguamento dello spirito e della missione dell'Unione.

304. L'Assemblea Generale può invitare esperti o consulenti a cooperare ai suoi lavori.

305. Il Presidente Generale presenta all'Assemblea generale una relazione sul modo con cui egli stesso e il Consiglio Generale hanno assolto il loro mandato.

Questo rapporto contiene pure le attività dei Servizi generali dell'Unione.

306. All'Assemblea Generale spetta:

1) eleggere il Presidente Generale e i Consiglieri Generali dopo aver fissato il numero di questi ultimi;

2) regolare tutti gli affari più gravi e quelli che fossero eventualmente rimessi all'Assemblea dal Consiglio Generale;

3) confermare o infirmare le disposizioni prese dal Consiglio medesimo in caso di urgenza;

4) esaminare la situazione spirituale, missionaria, economica dell'Unione.

307. Il Presidente Generale, con deliberazione personale, nomina, tra i Consiglieri eletti, il Vice Presidente Generale con funzioni di suo sostituto e con lo speciale incarico della disciplina secondo le norme della Regola.

308. Le proposte di emendamento al Decreto costitutivo e quelle di aggiunta, modifica o soppressione delle Costituzioni, per essere sottoposte all'Autorità religiosa competente, richiedono la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi in seno all'Assemblea Generale.

Gli emendamenti agli Statuti richiedono la maggioranza assoluta dei voti, salvo disposizioni contrarie debitamente notificate.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale le norme per l'elaborazione dei Direttorii destinati a raccogliere gli elementi del diritto proprio dell'Unione che non siano contenuti nelle Costituzioni o negli Statuti.

309. L'Assemblea Generale può prendere un certo numero di decisioni senza introdurle negli Statuti.

Tali decisioni hanno valore di norme e di direttive sino alla seguente Assemblea Generale ordinaria che ne valuterà l'applicazione.

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