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Consiglieri Generali

339. I Consiglieri Generali hanno la missione di assistere il Presidente Generale nel Governo e nell'animazione dell'Unione.

Condividono con il Presidente Generale, e sotto la sua autorità, l'insieme dei compiti del governo centrale.

Vengono eletti di norma nel corso di un'Assemblea Generale ordinaria, che ne fissa prima il numero, secondo le necessità dell'Unione.

In via eccezionale possono essere eletti nel corso di un'Assemblea Generale straordinaria.

Al momento della loro elezione devono essere Catechisti di consacrazione perpetua nell'Unione.

Il loro mandato dura fino all'Assemblea Generale ordinaria seguente.

340. In caso di dimissioni di un Consigliere Generale o di invito a dimettersi da parte del Presidente Generale, il Consiglio si pronuncia dopo aver valutato le motivazioni esposte dalle persone interessate.

La decisione finale viene presa con voto segreto a maggioranza assoluta per un Consigliere che si dimette, a maggioranza dei due terzi per un Consigliere invitato a dimettersi.

Al Consigliere che per qualsiasi ragione decade, subentra il primo dei non eletti.

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