Costituzioni

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Gruppi

387. Lo sviluppo dell'Unione si realizza attraverso la creazione di gruppi di base, organizzati dagli stessi Catechisti, oppure da Fratelli o da Sacerdoti o da persone interessate al problema catechistico.

Si distinguono in gruppi in formazione e in gruppi effettivi.

I primi sono composti dall'insieme di coloro che si preparano a far parte di una o più categorie di membri presenti nell'Unione.

I secondi possono essere composti da Catechisti/Catechiste consacrati e/o da Catechisti/Catechiste associati e/o da Sposi Catechisti.

388. I Gruppi di Catechisti Associati costituiti presso parrocchie, diocesi o istituzioni di educazione cristiana possono essere diretti da Sacerdoti o da Religiosi con l'aiuto di un Capogruppo o diretti da un membro del gruppo proposto dal medesimo e nominato dal Responsabile Provinciale.

Il Capogruppo, all'occorrenza, è coadiuvato da alcuni Consiglieri eletti dai Catechisti del Gruppo e approvati dal Responsabile Provinciale.

389. I Sacerdoti e i Religiosi che si occupano della formazione e direzione dei Gruppi di Catechisti Associati hanno, come delegati del Responsabile Provinciale, diritto di voto nelle deliberazioni del loro Consiglio e partecipano ai beni spirituali dell'Unione.

390. I Gruppi di Catechisti e Catechiste istituiti presso parrocchie, diocesi o istituti di educazione, che desiderano integrarsi nell'Unione o partecipare ad essa, ne fanno domanda al Responsabile Provinciale.

Il Presidente Generale con il suo Consiglio ne fissano i criteri e le procedure, d'intesa con i Responsabili Provinciali.

391. Il Catechista Responsabile di Fraternità è nominato dal Responsabile provinciale.

In mancanza di questo è nominato secondo le modalità stabilite dal Presidente Generale.

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