Regolamento del 1925

Costituzione fondamentale

Art. 1. L'Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata è costituita da una Direzione, e dalle seguenti categorie di membri: Catechisti, Zelatori, Ascritti.

Art. 2. I Catechisti possono essere: Aspiranti, Ammissibili, Effettivi, Anziani.

Art. 3. La Direzione è formata dal Direttore e dai Consiglieri eletti dai Catechisti Effettivi e Anziani.

Art. 4. Il Direttore dell'Unione può essere, nel periodo di formazione, un Fratello delle Scuole Cristiane, ovvero un Catechista Effettivo, nominato anno per anno dal Superiore dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Quando però nella Direzione si trovano almeno cinque Catechisti Effettivi che abbiano compiuto il 21° anno di età, i Consiglieri possono eleggere il Direttore dell'Unione, scegliendolo tra i detti Catechisti Effettivi.

Art. 5. Il Reverendo Sacerdote, Cappellano pro tempore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, è il Padre Spirituale dell'Unione.

Art. 6. L'Unione può avere un Convitto per la pensione di quei Catechisti che, pur rimanendo nei loro impieghi, vogliono passare in detto Convitto le ore disponibili esercitandosi nella pratica di quelle virtù che più li avvicinano all'osservanza dei consigli evangelici.

Art. 7. La Direzione del Convitto, le accettazioni e le eventuali espulsioni dipendono dal Direttore.

Art. 8. Le Associazioni filiali che desiderano essere considerate come Sezioni dell'Unione, devono farne domanda alla Direzione della Sede Principale in Torino, promettendo di accettarne integralmente il Regolamento e il Titolo, e di uniformarsi agli ordini e alle raccomandazioni che, dalla detta Sede, saranno loro trasmesse.

Art. 9. L'Unione ha per titolari il SS. Crocifisso e Maria SS. Immacolata; per Protettori speciali S. Giuseppe, S. Giovanni Battista De La Salle, S. Francesco d'Assisi, S. Filippo Neri e S. Luigi Gonzaga.

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