Regolamento del 1925

Casi di espulsione

Art. 1. Saranno espulsi dall'Unione quegli Aspiranti, Ammissibili, Effettivi o Anziani che si rendessero meritevoli di tale punizione per insubordinazione, per insinuazioni malevole di scissioni o di spirito contrario a quello che deve animare i membri dell'Associazione.

Art. 2. L'espulsione potrà pure aver luogo per altri motivi di condotta pubblica o privata, giudicati gravi dalla Direzione.

Art. 3. L'espulsione può esser fatta anche dal Direttore solamente, per motivi noti a lui solo, senza che sia obbligato a manifestarli.

Art. 4. Gli espulsi non avranno più diritto di frequentare l'Unione, e saranno radiati dal quadro esposto nei locali della medesima.

Art. 5. Ogni anno, dopo la festa dell'Immacolata, si farà lo scrutinio sulle assenze dei Catechisti dalle adunanze e dalle funzioni obbligatorie. Il Catechista che non raggiungerà i due terzi delle presenze e non avrà dato serie giustificazioni delle assenze, sarà radiato dal quadro esposto nei locali dell'Unione.

Art. 6. L'Unione non emetterà alcun giudizio sulle dimissioni date da Catechisti Effettivi o Anziani; ma, lasciando loro tutta la responsabilità di tale atto, si limiterà a radiare i nomi dei medesimi dal quadro esposto nei locali della sede.

Art. 7. Le domande di riammissione saranno prese in esame dalla Direzione, la quale assumerà le informazioni che crederà necessarie e, dopo coscienziosa discussione, darà risposta favorevole o no, ovvero rimanderà la decisione dopo una prova di frequenza per un tempo da determinarsi.

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