Statuti e Regolamenti del 1926

Vita dei Catechisti Congregati

Art. 4. - La Congregazione è formata di una sola classe di membri, tutti laici, con il nome di "Catechisti" e con il seguente genere di vita:

1) Vestono come la generalità dei fedeli, osservando però le regole della modestia cristiana; e abitano in famiglia, ovvero in gruppi familiari, tipo convitto;

2) Tengono adunanze nelle ore stabilite dai Regolamenti, in località dette "Sedi" per attendere alle pratiche di pietà o ad altri doveri inerenti all'Unione;

3) Si occupano, nelle ore libere dai propri impegni professionali, dell'apostolato catechistico, secondo le direttive dei Superiori;

4) Attendono, nei giorni e nelle ore di lavoro al proprio impiego o professione, cercando di rendersi perfetti nell'adempimento dei loro doveri professionali, unendovi la pratica delle virtù cristiane e religiose, in modo da non trascurare nulla di quello che riconoscono essere volontà di Dio.

5) Si mettono, quando sono liberi di sé e si sentono mossi dallo Spirito apostolico dei missionari, a disposizione dei Superiori per andare in qualunque luogo da essi indicato, ad estendere sempre più il bene che fa l'Unione.

Art. 5. - I Catechisti, per vivere secondo le loro Costituzioni, devono:

1) Esercitarsi a considerare ogni cosa con lo Spirito di Fede, a compiere ogni azione con la mira a Dio, a riconoscere dalla sua mano tutto ciò che loro accade;

2) Avere una ferma Speranza e un abbandono illimitato nella bontà infinita di Dio;

3) Fare atti frequenti di Carità verso Dio e verso il prossimo, e in tale esercizio avere in vista, non solo la ricompensa eterna, ma specialmente il puro amor di Dio;

4) Dimostrare a Dio il più sincero amore, evitando, con la massima diligenza, ogni peccato, anche veniale, pienamente avvertito;

5) Sforzarsi di progredire ogni giorno nella pratica di una sincera Carità fraterna, di stabilire nell'Unione la più perfetta concordia, il compatimento e l'aiuto reciproco, specialmente nelle avversità e nelle malattie;

6) Praticare l'umiltà di cuore e perciò applicarsi con diligenza a conoscere sempre più Dio, Gesù Cristo, il proprio nulla e la malizia dei propri peccati;

7) Combattere la vana gloria e ogni sorta di superbia nei pensieri, nelle parole, nelle opere; rimanendo intimamente convinti che la stima e la lode per il bene che essi fanno è dovuta esclusivamente a Dio, autore di ogni bene;

8) Essere costanti nel praticare l'umiltà, e mettere in essa i soli limiti imposti dalla prudenza;

9) Avere sempre l'aspetto sereno e possibilmente ilare, unito a tale contegno, che sia un apostolato e un esempio di virtù amabile.

Art. 6. - La Congregazione faccia tutto il possibile per aiutare quei Catechisti che si trovano in necessità.

Art. 7. - I membri della Congregazione non possono appartenere a Terz'Ordini, anche se prima vi fossero stati ascritti, e mentre devono lavorare con zelo ardente nelle organizzazioni maschili di Azione Cattolica, quando ne sono incaricati, non possono assumere cariche aventi obblighi non compatibili, a giudizio dei propri Superiori, con l'osservanza delle loro Regole e Costituzioni.

Art. 8. - I Catechisti Congregati, per una concessione speciale, sono "Affiliati all'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane e perciò partecipano, in vita e dopo morte, alle preghiere e al ben fatto dai medesimi Fratelli ( 1 ).

Art. 9. - I Catechisti sono diretti da Superiori scelti ed eletti tra loro, in conformità delle proprie Regole e Costituzioni,.

Art. 10. - Nella Congregazioni l'ordine di precedenza è dato dalle elezioni e dalla priorità della Professione.


( 1 ) Per analoghe concessioni, i Catechisti e tutti i membri dell'Unione partecipano:

1) A tutti i favori spirituali concessi alla Congregazione Primaria della SS. Annunziata retta dai Reverendi Padri Gesuiti di Roma;

2) A tutte le indulgenze e privilegi concessi alla Gioventù di Azione Cattolica;

3) In vita e dopo morte, ai meriti di tutto l'Ordine Francescano dei Frati Minori e di quelli che dal loro Ministro Generale dipendono;

4) In vita e dopo morte, a speciale comunicazione dei beni spirituali dell'Ordine dei Servi di Maria;

5) A tutti i favori spirituali concessi ai Cooperatori Salesiani di S. Giovanni Bosco.

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