Statuti e Regolamenti del 1926

Noviziato e Novizi

Art. 25. - Il Noviziato comincia con l'imposizione del distintivo della Congregazione - conio metallico cuoriforme con piccolo Crocifisso sovrapposto alle parole: "Congregazione - Catechisti - SS. Crocifisso", comprende tutte le domeniche e alcune ore settimanali di un anno intero, ininterrotto.

Art. 26. - Il Presidente Generale col Consiglio, può prolungare, non però oltre sei mesi il tempo del noviziato.

Quando le assenze di un Novizio si avvicinano a un quinto del totale delle adunanze, egli deve, per la validità del suo Noviziato, supplire a tali assenze.

Quando il numero delle assenze è superiore al quinto del totale delle adunanze, il Noviziato è invalido.

Art. 27. - Quando non è possibile il trasferimento dei Postulanti al Noviziato Generalizio o a quello della Provincia, il Presidente Generale col Consiglio, delega, per tali Postulanti, a Supplente del Maestro dei Novizi, un Catechista congregato Professo o persona riconosciuta idonea allo scopo.

Art. 28. - Non possono essere validamente ammessi al Noviziato:

1) Gli aspiranti che aderirono a una setta cattolica;

2) Quelli che non hanno l'età di 17 anni compiuti;

3) I coniugati, durante il matrimonio;

4) Quelli che sono, o sono stati legati del vincolo della professione religiosa;

5) Coloro cui sovrasta qualche pena per grave delitto commesso, di cui furono o possono essere accusati;

6) Quelli che entrano nella Congregazione spinti da violenza, da grave timore o indotti da inganno, come pure quelli che il Presidente ricevesse mosso dalle stesse cause.

Art. 29. - Sono ammessi al Noviziato illecitamente, sebbene validamente:

1) Gli aspiranti con debiti che non sono in grado di pagare;

2) Quelli che hanno da rendere conti o si trovano impigliati in affari secolareschi, per modo che la Congregazione possa tenere liti, e molestie;

3) Gli Orientali senza la licenza ascritta dalla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale;

Art. 30. - Il tempo del Noviziato deve essere tutto consacrato a formare l'anima dei Novizi, con lo studio delle Regole e Costituzioni, con pie meditazioni e assidue preghiere, con apprendere bene quanto concerne i Voti e le Virtù, con esercizi opportuni a svelare fin dalle radici i semi dei vizi, a dominare gli sregolati movimenti dell'anima, a far acquisto delle virtù inerenti allo stato religioso.

Art. 31. - Intenda bene ogni membro della Congregazione che, non solamente deve spogliarsi d'ogni affezzione propria e puramente naturale, e avere per iscopo in ogni cosa la gloria di Dio; ma deve inoltre lasciarsi guidare in tutto dallo Spirito di Gesù Cristo e dai propri Superiori.

Art. 32. - Le pratiche di Noviziato possono essere frammezzate con alcuni esercizi di studio, nelle seguenti materie: Sacra Scrittura - Metodologia catechistica - Liturgia - Ascetica - Canto sacro - Educazione fisica.

Art. 33. - Nei giorni e nelle ore del Noviziato non devono i Novizi applicarsi di proposito allo studio delle lettere, delle scienze e delle arti, né attendere alle opere di apostolato che impediscano di occuparsi degli esercizi prescritti negli articoli 30, 31 e 32.

Art. 34. - Il Maestro dei Novizi è incaricato di istruire non solo i Novizi ma anche i nuovi Professori durante i due anni che seguono la prima emissione dei Voti annuali.

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