Statuti e Regolamenti del 1926

Segretario Generale

Art. 167. - Il Segretario Generale ha il compito di registrare e conservare in ordine tutti i documenti, e gli atti che riguardano l'amministrazione e la storia dell'Unione; di scrivere, l'ordine e a nome del Presidente Generale, le lettere e le comunicazioni ufficiali del medesimo.

Art. 168. - Egli è nominato per sei anni e può sempre essere riconfermato; deve avere almeno trentadue anni d'età, di cui dieci di Professione.

Art. 169. - Il Segretario Generale deve essere d'una discrezione a tutta prova, e possedere le doti e le abilità speciali richieste dal suo ufficio; può essere scelto tra i Consiglieri Generali.

Art. 170. - Il Segretario Generale assiste, ordinariamente, alle riunioni del Consiglio Generalizio, ma non ha il diritto di voto, se non è uno dei Consiglieri Generali, e, in conformità agli appunti presi durante le sedute, ne redige i verbali che devono essere letti nelle adunanze successive e, se riconosciuti esatti, approvati e firmati dal Presidente Generale e in casi particolari da tutti i membri del Consiglio Generalizio.

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