Statuti e Regolamenti del 1926

Obbligo delle Costituzioni

Art. 213. - Le Costituzioni, di per sé, non obbligano sotto pena di peccato; tuttavia non è esente da colpa il Catechista che le trasgredisca per disprezzo, o nel caso che ne nasca scandalo, oppure quando la trasgressione sia contro i Voti o i precetti di Dio o della Santa Chiesa.

Art. 214. - Ogni membro della Congregazione abbia un intero esemplare delle Costituzioni e delle Regole del Governo, ne legga qualche pagina ogni settimana, ne studi gli articoli principali e i più opposti al suo difetto dominante, facendone oggetto di meditazioni e di seri esami.

Art. 215. - Le Costituzioni e le Regole del Governo si leggano pubblicamente e si spieghino nei Ritiri e nelle adunanze settimanali, in modo da commentarne i Capitoli principali due volte l'anno.

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