Regolamento del 1949

Ammissione dei postulanti

Art. 17 - I postulanti sono ammessi al periodo di prova dal Presidente Generale o da un suo delegato.

Art. 18 - I postulanti per essere ammessi devono:

1°) essere figli legittimi e di onesta famiglia;

2°) godere la salute e l'integrità fisica necessaria all'apostolato catechistico;

3°) dimostrare buon senso pratico e retto giudizio;

4°) manifestare carattere buono, aperto, fermo, ma docile e socievole;

5°) avere amore al lavoro e spirito di ordine;

6°) dimostrare generosa disposizione ai sacrifici;

7°) coltivare il desiderio sincero della propria perfezione e la risoluta volontà di fuggire i piaceri e le vanità del secolo;

8°) perseverare nella pratica dei doveri di pietà, con sincero amore per N. S. Gesù Cristo e vera divozione alla Sua SS. Madre.

Art. 19 - I postulanti all'atto dell'ammissione devono avere compiuto il quindicesimo anno di età e produrre l'estratto dell'atto di Battesimo, i certificati di Cresima, di buona condotta e di sana costituzione.

Art. 20 - Il tempo del probandato comprende tutte le domeniche e alcune ore settimanali di un intero anno.

I superiori, quando lo ritengono opportuno, possono prolungare tale periodo non oltre un secondo anno.

Art. 21 - I postulanti si preparano a superare l'esame di abilitazione all'insegnamento del catechismo e si applicano ad acquistare una conveniente idea dei voti, delle Regole e Costituzioni dell'Istituto.

Art. 22 - I postulanti devono persuadersi che l'Istituto Secolare dei catechisti non è stabilito per servire di preparazione ad altre vocazioni, ché, anzi, contiene in sé un ideale elevatissimo e di perfezione e abbraccia un proprio e insostituibile apostolato.

Art. 23 - I postulanti, compiuto il probandato, si esercitano per un intero anno nell'apostolato catechistico sotto la guida di catechisti esperti.

Art. 24 - I postulanti, terminato il periodo di prova e compiuto il diciassettesimo anno di età, sono ammessi al noviziato dal Presidente Generale con il voto deliberativo del consiglio.

Art. 25 - I postulanti, in prossimità della loro ammissione al noviziato, devono seguire un corso di esercizi spirituali.

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