Regolamento del 1949

Assemblea generale

Art. 93 - L'Assemblea Generale incentra tutti i poteri dell'Istituto.

Non potendo esercitare l'autorità in corpo, l'Assemblea la trasmette al Presidente Generale, aiutato dal suo consiglio.

Art 94 - È legittima l'Assemblea convocata dal Presidente Generale, o, nel caso di morte o dimissione o deposizione del Presidente Generale, dal Vice Presidente Generale.

Art 95 -  L'Assemblea viene convocata in via ordinario ogni sei anni, per l'elezione del Presidente Generale e dei Consiglieri Generali, o quando gravi esigenze la richiedano.

Art 96 - L'assemblea generale è composta dai seguenti membri:

1°) il Presidente Generale;

2°) il Vice Presidente Generale;

3°) i Consiglieri Generali;

4°) il Segretario Generale;

5°) L'Economo Generale;

6°) i Presidenti Provinciali;

7° un Delegato per ogni Sede.

Art 97 - Partecipa all'Assemblea generale con voto consultivo il Fratello delle Scuole Cristiane Assessore della Presidenza generale.

Art 98 - All'Assemblea generale spetta:

1°) nominare il Presidente Generale e i Consiglieri Generali;

2°) regolare tutti gli affari più gravi e quelli che fossero eventualmente rimessi all'Assemblea Generale dal Consiglio Generalizio;

3°) confermare o infirmare le disposizioni prese dal Consiglio medesimo in caso di urgenza;

4°) esaminare la situazione morale ed economica-finanziaria dell'Istituto;

5°) nominare una commissione elettiva, composta dai membri del Consiglio Generalizio e da un numero uguale di altri catechisti, con l'incarico di provvedere alla sostituzione degli eventuali Consiglieri defunti o dimissionari.

Art 99 - Il Presidente Generale, il Vice Presidente e i consiglieri Generali durano in carica sei anni, e sono sempre rieleggibili.

Art 100 - Il Presidente Generale con deliberazione personale nomina un Vice Presidente con funzioni di suo sostituto e con lo speciale incarico della disciplina secondo le norme delle presenti Regole e Costituzioni.

Art 101 - Nella vacanza straordinaria della Presidenza Generale la carica è assunta provvisoriamente dal Vice Presidente Generale fino alla scadenza del sessennio in corso.

Art 102 - L'ordine di precedenza nell'Istituto è dato dalle elezioni e dalla priorità della professione.

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