Regolamento del 1949

Consiglio generalizio

Art. 135 - Il Consigli generalizio è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dai catechisti Consiglieri Generali.

Assiste il consiglio generalizio, con il fine di consigliare e col titolo di Assessore, un Fratello delle Scuole Cristiane.

Art. 136 - I principali atti soggetti a deliberazione del Consiglio Generalizio sono:

1°) la convocazione dell'assemblea generale, sia ordinaria, sia straordinaria, con l'indicazione delle preghiere da farsi in tutto l'Istituto per il suo esito, e la preparazione del programma delle cose da trattarsi nella medesima;

2°) l'accettazione delle dimissioni di membri del Consiglio Generalizio;

3°) la nomina del Segretario Generale e dell'Economo Generale, fatta ciascuna con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

4°) la nomina, l'accettazione delle dimissioni e la deposizione del Maestro dei Novizi, dei Presidenti delle Province e delle Sedi;

5°) l'erezione di nuove Province;

6°) l'assunzione di nuove opere;

7°) l'apertura e la soppressione di una sede;

8°) l'approvazione dei regolamenti delle Sedi;

9°) l'ammissione dei catechisti ai voti annuali, triennali, perpetui;

10°) gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio;

11°) l'approvazione delle traduzioni delle Regole e Costituzioni in altre lingue.

Art. 137 - Per la validità delle adunanze consigliari è richiesta la presenza del Presidente Generale e di almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 138 - I Consiglieri Generali, devono esporre con libertà e con carità, quello che ritengono utile ed opportuno di palesare per il bene dell'Istituto e dei singoli componenti, né possono sottrarsi a questo loro dovere se non per gravissime ragioni.

Art. 139 - I Consiglieri Generali devono studiarsi, nei propri interventi, di non mostrarsi irreducibili, né troppo tenaci nelle proprie vedute, né mai sostenerle con asprezza e puntiglio.

Art. 140 - Il presidente Generale ha facoltà di stabilire che le deliberazioni del Consiglio siano prese con votazione segreta.

Art. 141 - I membri del Consiglio Generalizio sono obbligati a mantenere il segreto su ciò che è loro sottoposto o confidato in Consiglio o fuori, e specialmente sulle discussioni e votazioni avvenute nelle adunanze.

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