Regolamento del 1949

Economo generale

Art. 146 - L'Economo Generale è incaricato, sotto la direzione del Presidente Generale e la vigilanza del Consiglio generalizio, dell'amministrazione dei beni mobili e immobili e di tutta la parte materiale dell'Istituto, nonché delle relazioni esterne che ne conseguono, sia col foro civile e contenzioso, sia con i privati; come pure della contabilità generale, dei fondi e in particolare della gestione della cassa generale.

Art. 147 - L'Economo Generale è nominato per sei anni e può sempre essere riconfermato; deve avere almeno trentatre anni di età, ed essere professo con voti perpetui.

Art. 148 - L'Economo Generale deve possedere la capacità e l'esperienza richieste.

Art. 149 - L'ufficio di Economo Generale è incompatibile con quello di Consigliere Generale.

Art. 150 - Al termine d'ogni semestre, l'Economo Generale deve presentare il resoconto dell'amministrazione al Presidente Generale e al suo Consiglio.

Art. 151 - Il resoconto dell'Economo Generale deve essere firmato dal Presidente Generale e dai Consiglieri Generali.

Art. 152 - L'Economo Generale è obbligato al segreto sullo stato patrimoniale dell'Istituto.

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