Regolamento del 1949

Catechisti effettivi

Art. 191 - L'allievo catechista è ammesso tra i catechisti effettivi a queste condizioni:

1°) che compia entro l'anno, almeno sedici anni di età e abbia frequentato assiduamente l'Unione per tutto un anno;

2°) che abbia sostenuto con esito favorevole l'esame per il diploma di catechista e dimostrato buone disposizioni per l'apostolato catechistico;

3°) che dia prova di conoscere le Regole e Costituzioni dei catechisti associati nell'interrogatorio che deve precedere la « Consacrazione »;

4°) che sia stato ammesso dal Presidente Generale o dai suoi delegati a fare la « Consacrazione » dei catechisti effettivi.

Art. 192 - La formula della « Consacrazione » dei catechisti effettivi è la seguente:

« In nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, Così sia.

Io sottoscritto … compreso di viva riconoscenza per la vocazione all'apostolato catechistico, intendo consacrare me stesso e la mia attività a Dio, come catechista associato nell'Unione catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata.

Con piena e matura deliberazione prometto di osservare con diligenza tutti i miei doveri prescritti nelle Regole e Costituzioni dei catechisti associati.

Si degni Iddio, per i meriti di Gesù Crocifisso e per l'intercessione di Maria SS. Immacolata e dei Santi protettori dell'Unione, di gradire la mia offerta e concedermi il dono della santa perseveranza ».

Data … Firma del catechista …

Firma del Presidente e del Capo gruppo …

Art. 193 - La formula della « Consacrazione » è documento comprovante l'avvenuta assunzione tra i catechisti associati.

Tale documento, unito all'elenco dei catechisti associati, deve essere conservato nell'archivio generalizio.

Art. 194 - Dopo la « Consacrazione », che sarà letta a voce distinta dinanzi al SS. Sacramento, possibilmente esposto, si consegna al catechista associato:

1°) il distintivo dell'Unione;

2° un piccolo Crocifisso e una Corona del Rosario.

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