Regolamento del 1949

Zelatori e Ascritti

Art. 219 - I fedeli, che si impegnano a recitare la « Divozione a Gesù Crocifisso » e ad aiutare le opere promosse dall'Unione, possono esservi aggregati come Ascritti o come Zelatori e partecipare ai meriti, alle indulgenze e privilegi spirituali concessi all'Unione stessa.

Art. 220 - Gli Zelatori devono:

1°) praticare ogni giorno la « Divozione a Gesù Crocifisso » e adoprarsi con zelo alla sua diffusione;

2°) fare la S. Comunione almeno una volta al mese;

3°) partecipare possibilmente alle adunanze mensili;

4°) rinnovare ogni anno la loro adesione all'Unione;

5°) sostenere le opere promosse dall'Unione.

Art. 221 - Gli Ascritti devono:

1°) dare il proprio nome all'Unione;

2°) praticare ogni giorno la « Divozione a Gesù Crocifisso ».

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