Carta sociale Europea

Indice

Parte IV

Articolo C - Controllo dell'attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta

L'attuazione degli impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.

La procedura di controllo é definita nella Parte IV delle Carta, riprodotta qui di seguito, come emendata dal Protocollo di Torino del 1991.

Articolo 21 - Rapporti relativi alle disposizioni accettate

Le Parti contraenti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma da determinarsi dal Comitato dei Ministri, un rapporto biennale, sull'applicazione, delle disposizioni della Parte II della Carta che esse hanno accettato.

Articolo 22 - Rapporti relativi alle disposizioni che non sono accettate

Le Parti contraenti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ad intervalli adeguati e su richiesta del Comitato dei Ministri, rapporti relativi alle disposizioni della Parte II della Carta che esse non abbiano accettato né al momento della ratifica, o dell'approvazione, né con una notifica ulteriore.

Il Comitato dei Ministri stabilirà a intervalli regolari su quali disposizioni saranno richiesti questi rapporti e quale sarà la loro forma.

Articolo 23 - Communicazione delle copie dei rapporti e dei commenti.

1 Nell'inviare al Segretario generale un rapporto, in conformità con gli articoli 21 e 22, ciascuna parte contraente indirizzerà una copia di tale rapporto alla sue organizzazioni nazionali che fanno parte a titolo di membro di organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di sindacati invitati in base all'articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato governativo.

Le organizzazioni invieranno al Segretario generale tutti gli eventuali commenti sui rapporti delle Parti contraenti.

Il Segretario generale invierà una copia di tali commenti alle Parti contraenti interessate che potrebbero desiderare di rispondere.

2 Il Segretario generale inoltrerà una copia dei rapporti delle Parti contraenti alle organizzazioni internazionali non governative aventi status consultivo presso il Consiglio d'Europa ed una particolare competenza nelle questioni disciplinate dalla presente Carta.

3 I rapporti ed i commenti di cui agli articoli 21 e 22 ed al presente articolo saranno, su richiesta, messi a disposizione del pubblico.

Articolo 24 - Esame dei rapporti

1 I rapporti inviati al Segretario generale in conformità agli articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di esperti indipendenti1 istituito in conformità con l'articolo 25.

Al Comitato dovrà altresi giungere ogni commento inviato al Segretario generale, in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 23.

Al termine del suo esame, il Comitato di esperti indipendenti elaborerà un rapporto contenente le sue conclusioni.

2 Per quanto riguarda i rapporti di cui al l'articolo 21, il Comitato di esperti indipendenti valuterà da un punto di vista legale la conformità del diritto e della prassi nazionali per quanto 1.

Dal 1998 il Comitato è denominato "Comitato Europeo dei Diritti Sociali".

3 Il Comitato di esperti indipendenti può rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti contraenti.

In questa circostanza il Comitato di esperti indipendenti potrà anche tenere, se necessario una riunione con i rappresentanti di una Parte contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte contraente.

Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del l'articolo 23 saranno informate in merito.

4 Le conclusioni del Comitato di esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'articolo 27.

Articolo 25 - Comitato di esperti indipendenti [ Comitato Europeo dei Diritti Sociali ]

1 Il Comitato di esperti independenti consiste di almeno nove membri eletti dall'Assemblea parlementare a maggioranza dei votanti da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominati dalle Parti contraenti.

Il numero esatto dei membri sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

2 I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni.

Essi possono presentarsi, per essere rieletti, una volta sola.

3 Un membro del Comitato di esperti indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non è scaduto, rimarrà in carica per il rimanente periodo di carica del suo predecessore.

4 I membri del Comitato partecipano nella loro capacità individuale.

Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialità e di disponibilità inerenti al loro incarico.

Articolo 26 - Partecipazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarà invitata a designare un rappresentante per partecipare, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato di esperti.

Articolo 27 - Comitato governativo

1 I rapporti delle Parti contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 dell'articolo 23 e 3 del l'articolo 24, ed i rapporti del Comitato di esperti indipendenti1 saranno sottoposti ad un Comitato governativo.

2 Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti.

Esso inviterà un massimo di due organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori a titolo consultivo alle sue riunioni.

Inoltre, esso può consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza nelle questioni disciplinate dalla presente Carta.

3 Il Comitato governativo preparerà le decisioni del Comitato del Ministri.

In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di esperti indipendenti e delle Parti contraenti, esso selezionerà, motivando la sua scelta in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte contraente interessata, in conformità con l'articolo 28 della Carta.

Esso presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto che sarà reso pubblico.

4 In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta sociale in generale, il Comitato governativo potrà formulare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problematiche sociali e su articoli della Carta che potrebbero eveutualmente essere aggiornati.

Articolo 28 - Comitato del Ministri

1 Sulla base del rapporto del Comitato governativo il Comitato del Ministri adotterà a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti contraenti, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di controllo contenente raccomandazioni individuali per le Parti contraenti interessate.

2 Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato governativo in conformità con il paragrafo 4 dell'articolo 27, il Comitato dei Ministri adotterà tutte le decisioni che ritiene appropriate.

Articolo 29 - Assemblea parlamentare

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmetterà all'Assemblea parlamentare, in vista della tenuta di dibattiti periodici plenari, i rapporti del Comitato di esperti indipendenti e del Comitato governativo, nonchè le risoluzioni dei Comitato del Ministri."

Articolo D - Reclami collettivi

1 Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.

2 Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

La procedura dei reclami collettivi é prevista dal Protocollo Addizionale alla Carta del 1995, il cui testo è riprodotto qui di seguito:

Articolo 1

Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti organizzazioni, il diritto di presentare reclami adducenti un'attuazione insoddisfacente della Carta:

a) le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta;

b) altre organizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d'Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo;

c) le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo.

Articolo 2

1 Ogni Stato contraente può inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti.

2 Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata.

3 Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.

Articolo 3

Le organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.

Articolo 4

Il reclamo deve essere presentato per iscritto; deve essere fondato su una norma della Carta accettata dalla Parte contraente chiamata in causa, ed indicare in che misura quest'ultima Parte non ha provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma.

Articolo 5

Ogni reclamo è indirizzato al Segretario generale il quale ne accusa ricevimento e, dopo aver informato la Parte contraente chiamata in causa, lo trasmette immediatamente al Comitato di esperti indipendenti.

Articolo 6

Il Comitato di esperti indipendenti può chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporgli per iscritto, entro un termine che avrà stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilità del reclamo.

Articolo 7

1 Quando decide che un reclamo è ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne informa, tramite il Segretario Generale, le Parti contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune entrolo stesso termine.

2 Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un'organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, o da altra organizzazione non governativa, nazionale o internazionale, il Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo, tramite il Segretario Generale, le organizzazioni internazionali di datori di lavoro o di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

3 In base alle spiegazioni, informazioni o osservazioni fatte pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte contraente chiamata in causa e l'organizzazione che presenta il reclamo possono sottoporre per iscritto ogni informazione o osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato di esperti indipendenti.

4 Nel quadro dell'esame del reclamo, il Comitato di esperti indipendenti può organizzare un incontro con i rappresentanti delle parti.

Articolo 8

1 Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che ha adottato ai fini dell'esame del reclamo e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa abbia o non provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma della Carta oggetto del reclamo.

2 Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Esso è anche comunicato all'organizzazione che ha presentato il reclamo nonchè alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facoltà di pubblicarlo.

Il rapporto è trasmesso all'Assemblea parlamentare e reso pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all'articolo 9, o al più tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri.

Articolo 9

1 In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti.

Se il Comitato di esperti indipendenti accerta un'attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa.

In entrambi i casi, possono partecipare al voto solo le Parti contraenti della Carta.

2 Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il Comitato dei Ministri può, qualora il rapporto del Comitato di esperti indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti della Carta, di consultare il Comitato governativo.

Articolo 10

La Parte contraente chiamata in causa fornirà indicazioni sui provvedimenti adottati per dare effetto alla raccomandazione del Comitato dei Ministri nel prossimo rapporto che invierà al Segretario generale, in applicazione dell'articolo 21 della Carta.

Articolo 11

Gli articoli 1 a 10 del presente Protocollo si applicano inoltre agli articoli della parte II del primo Protocollo addizionale della Carta, nei confronti degli Stati Parti di detto Protocollo, sempre che questi ultimi articoli siano stati accettati.

Articolo 12

Gli Stati Parti del presente Protocollo considerano che il primo paragrafo dell'annesso alla Carta, relativo alla parte III, debba esser letto come segue:

"Rimane inteso che la Carta contiene impegni giuridici di natura internazionale la cui applicazione è assoggettata solo al controllo previsto nella parte IV della Carta ed alle norme del presente Protocollo".

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