Carta sociale Europea

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Parte V

Articolo E - Non discriminazione

Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico

1 In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Parte può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2 Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate.

Essa deve inoltre informare il Segretario generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

Articolo G - Restrizioni

1 I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.

2 Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previste.

Articolo H - Relazioni tra la Carta ed il diritto interno o gli accordi internazionali

Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli per le persone tutelate.

Articolo I - Attuazione degli impegni sottoscritti

1 Fatti salvi i mezzi di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 31 della parte II della presente Carta sono attuate da:

a) la legislazione o la regolamentazione;

b) le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;

c) una combinazione di questi due metodi ;

d) altri mezzi appropriati.

2 Gli impegni derivanti dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 2, dai paragrafi 4, 6, e 7 dell'articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo I del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo J - Emendamenti

1 Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI presentata da una Parte o dal Comitato governativo, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta.

2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente è esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare.

Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo è comunicato alle Parti per accettazione.

3 Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione.

4 Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

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