Conf. Sicurezza e cooperazione in Europa |
Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione
- di basarsi sugli attuali sviluppi positivi delle loro relazioni per rendere la distensione un processo efficace, globale e autentico, di portata universale;
- di assumersi la responsabilità di attuare pienamente gli impegni contenuti nell'Atto Finale e in altri documenti CSCE;
- di intensificare i propri sforzi per ricercare soluzioni ai problemi che gravano sulle loro relazioni e per rafforzare le misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali;
- di promuovere la cooperazione e il dialogo fra loro, per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e facilitare i contatti e le comunicazioni fra le persone;
- di compiere nuovi sforzi per realizzare ulteriori progressi per rafforzare la fiducia e la sicurezza e per promuovere il disarmo.
(1) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei riguardi di tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contenuta nell'Atto Finale, e la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica.
Gli Stati partecipanti riaffermano che tutti questi principi hanno un'importanza primaria e che, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, interpretando ciascuno di essi tenendo conto degli altri.
(2) Essi sottolineano che il rispetto e la piena applicazione di questi principi, nonché il rigoroso adempimento di tutti gli impegni CSCE da essi derivanti, rivestono grande importanza politica e sono essenziali per instaurare la fiducia e la sicurezza nonché per lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli e della loro cooperazione in tutti i campi.
(3) In tale contesto, confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno di essi di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché di determinare le proprie leggi, regolamenti, prassi e politiche.
Nell'esercizio di tali diritti, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con altri impegni CSCE.
(4) Essi confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.
(5) Essi confermano il loro impegno di rispettare rigorosamente ed effettivamente il principio dell'integrità territoriale degli Stati.
Essi si asterranno da qualsiasi violazione di tale principio e quindi da qualsiasi azione mirante, con mezzi diretti o indiretti, in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, a violare l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di uno Stato.
Nessuna azione o situazione che contravvenga a tale principio sarà riconosciuta legittima dagli Stati partecipanti.
(6) Gli Stati partecipanti confermano il proprio impegno nei confronti del principio della soluzione pacifica delle controversie, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, essendo entrambi elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza.
Essi esprimono la loro determinazione di perseguire sforzi costanti per l'esame e l'elaborazione, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e tenendo conto dei rapporti delle Riunioni di Esperti di Montreux ed Atene, di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti.
In tale contesto essi accettano, in via di principio, l'intervento obbligatorio di una parte terza qualora una controversia non possa essere risolta con altri mezzi pacifici.
(7) Per garantire l'attuazione progressiva di tale impegno, compreso, come prima fase, l'intervento obbligatorio di una parte terza nella composizione di talune categorie di controversie, essi decidono di convocare una Riunione di Esperti a La Valletta dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991 al fine di definire un elenco di tali categorie nonché le procedure e i meccanismi relativi.
Tale elenco formerebbe oggetto di successivi, graduali ampliamenti.
La Riunione esaminerà inoltre la possibilità di definire meccanismi per pervenire a decisioni vincolanti della parte terza.
La prossima Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE valuterà i progressi compiuti nella Riunione di Esperti.
Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato 1.
(8) Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza.
(9) Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e l'Organizzazione Marittima Internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid.
(10) Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione
(11) Essi confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati.
(12) Essi esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono tutti parte integrante della dignità della persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.
Essi riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.
(13) In tale contesto essi
(13.1) - svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà;
(13.2) - considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto,
alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici,
alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali,
al Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti Civili e Politici
e ad altri strumenti internazionali pertinenti;
(13.3) - provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche;
(13.4) - garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
(13.5) - rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
(13.6) - incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
(13.7) - assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione;
(13.8) - assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;
(13.9) - assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:
- del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;
- del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;
- del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione.
Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.
(14) Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo.
Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative.
In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura.
Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili.
(15) Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna.
Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale.
Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.
(16) Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,
(16.1) - adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;
(16.2) - favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;
(16.3) - riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati , lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;
(16.4) - rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di
- costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,
- organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,
- scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,
- sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;
(16.5) - si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;
(16.6) - rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;
(16.7) - rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;
(16.8) - consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate,
(16.9) - rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;
(16.10) - consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;
(16.11) - considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.
(17) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali.
Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.
(18) Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali.
Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio.
Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(19) Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio.
Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone.
(20) Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno - alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e - di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese.
(21) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Tali restrizioni hanno carattere eccezionale.
Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti.
(22) In tale contesto essi consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore.
(23) Gli Stati partecipanti
(23.1) - assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata;
(23.2) - assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;
(23.3) - osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;
(23.4) - proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;
(23.5) - esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;
(23.6) - proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.
(24) Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro.
Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali.
Detta questione resterà all'esame.
In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.
(25) Al fine di sviluppare la reciproca comprensione e fiducia, promuovere relazioni amichevoli e di buon vicinato, consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente la cooperazione e promuoveranno il dialogo fra loro in tutti i campi e a tutti i livelli sulla base della piena uguaglianza.
Essi concordano che il pieno rispetto e l'applicazione integrale dei Principi e l'adempimento delle altre disposizioni CSCE miglioreranno le loro relazioni e stimoleranno lo sviluppo della loro cooperazione.
Essi si asterranno da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE e riconoscono che qualsiasi atto del genere pregiudicherebbe le loro relazioni ed ostacolerebbe lo sviluppo della cooperazione fra di essi.
(26) Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della loro cooperazione e alla piena realizzazione dell'Atto Finale.
A tal fine essi rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni CSCE e ad associarsi ad altri a tale scopo.
Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE.
Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni CSCE e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni.
(27) Gli Stati partecipanti hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, in tutti i loro aspetti, quali enunciati nell'Atto Finale, tenutasi ad Ottawa dal 7 maggio al 17 giugno 1985.
Essi hanno accolto favorevolmente il fatto che un franco dibattito abbia avuto luogo su questioni di importanza essenziale.
Rilevando che tali discussioni non hanno portato a un accordo sulle conclusioni, essi hanno convenuto che tali scambi di vedute approfonditi costituiscono di per sé un valido contributo al processo CSCE.
A tal riguardo è stato rilevato in particolare che le proposte presentate in seno alla Riunione sono state ulteriormente prese in considerazione nella Riunione di Vienna tenuta nel quadro dei Seguiti della CSCE.
Essi inoltre hanno accolto favorevolmente la decisione di consentire l'accesso del pubblico a una parte della Riunione ed hanno rilevato che tale principio è stato ulteriormente sviluppato in riunioni successive.
(38) Gli Stati partecipanti riconoscono il ruolo importante dei trasporti nello sviluppo economico e sociale e le conseguenze generali dell'aumento dell'attività in tale settore, inclusi i problemi concernenti l'ambiente.
Pertanto essi incoraggeranno l'elaborazione di misure per realizzare un sistema di trasporti economicamente più efficiente, tenendo conto dei vantaggi comparativi delle diverse modalità di trasporto e dei loro effetti potenziali sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'ambiente.
A tale riguardo, essi presteranno particolare attenzione, mediante strumenti bilaterali e multilaterali, alle questioni concernenti le reti di trasporto multimodale, il trasporto combinato, le correnti di transito e la semplificazione delle formalità di trasporto e, in particolare, dei documenti di trasporto.
Essi inoltre accolgono con favore il lavoro svolto al riguardo dall'ECE.
(39) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza economica del turismo e il suo contributo alla reciproca comprensione dei popoli.
Pertanto essi favoriscono lo sviluppo della cooperazione in tale settore e facilitano i normali contatti fra i turisti e la popolazione locale.
A tal fine essi si adopereranno per migliorare le infrastrutture turistiche, fra l'altro, diversificando le attrezzature alberghiere e sviluppando i servizi per il turismo economico e giovanile, ivi comprese le piccole strutture ricettive private.
Essi considereranno inoltre favorevolmente la progressiva eliminazione dell'obbligo, per i turisti stranieri, di effettuare il cambio obbligatorio minimo, e, ove questo sussista, consentiranno la riconversione della valuta locale acquistata legalmente e, inoltre, incoraggeranno l'adozione di prezzi non discriminatori per tutti i turisti stranieri indipendentemente dalla loro nazionalità e ridurranno al minimo necessario le procedure di arrivo e partenza.
Gli Stati partecipanti creeranno condizioni favorevoli all'istituzione di progetti comuni nel campo del turismo, inclusi joint ventures e programmi di formazione del personale.
(40) Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie in Europa.
Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento.
Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine.
(41) Gli Stati partecipanti, conformemente ai pertinenti impegni assunti nell'Atto Finale e nel Documento Conclusivo di Madrid, considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento.
(42) Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento.
(43) Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative.
Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti.
(44) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana.
(45) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'incidenza dei mutamenti economici e tecnologici è fortemente sentita sul posto di lavoro.
Essi sottolineano la loro disponibilità ad incoraggiare la cooperazione nel campo delle politiche di formazione professionale mediante un maggiore scambio di informazioni e di esperienze al fine di elevare i livelli di istruzione, le conoscenze e le capacità professionali nonché la capacità di adattamento del personale occupato nell'industria e nel commercio.
(46) Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di facilitare l'integrazione dei giovani nella vita professionale.
Essi continueranno pertanto i propri sforzi per assicurare le condizioni necessarie per l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e per promuovere le possibilità di impiego dei giovani nei diversi settori dell'economia.
Essi continueranno i propri sforzi per creare le condizioni necessarie per sviluppare il livello delle conoscenze scientifiche e culturali dei propri cittadini, in particolare dei giovani, e per facilitare il loro accesso alle realizzazioni nel campo delle scienze naturali e sociali, nonché della cultura.
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