Convenzione 87 |
Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s'impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.
I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all'unica condizione di conformarsi agli statuti di quest'ultime.
1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d'azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l'esercizio legale.
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s'applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.
1. Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.
2. La legislazione nazionale non dev'essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.
1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s'applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.
Nella presente convenzione, il termine « organizzazione » significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.
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