Convenzione 87

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Parte II - Protezione del diritto sindacale

Art. 11

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

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